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Ordinanza — n. 6924/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to distinguish facts between two conforming lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6924/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Banca IFIS S.p.A. inadmissible, ordering the bank to pay the losing party's costs. Although the bank argued that the lower courts diverged in their reasoning regarding the nullity of the credit assignment, the Court found the substantive decisions on the evidence of the debt to be identical. Consequently, the Court ruled that the appellant failed to meet the burden of demonstrating factual differences between the two conforming judgments, rendering the admissibility objection under Article 360 no. 5 of the Code of Civil Procedure invalid.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the applicant fails to identify factual distinctions between two conforming lower court decisions on the same issue, thereby violating the procedural requirement to specify grounds for admissibility.

Parole chiave

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inadmissibility appeal conforming decisions Article 360 CPC burden of proof procedural requirement prova di pagamento intervento nel titolo di credito rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
La ricorrente Banca IFIS pone a base del ricorso il seguenteunico motivo, ex art. 360 comma 1 n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 7.200,00 ( di cui € 7.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delcontroricorrente Comune di Narni.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 117 D.lgs. 163/2006
per effetto del rifiutoespresso dal Comune ex art. 117 D.lgs. 163/2006; in ognicaso, la nullità dei mandati conferiti alla Banca Ifis per lagestione, il recupero e l’incasso dei crediti da Enel EnergiaS.p.A., in quanto costituenti una cessione e volti ad eluderela norma imperativa di cui all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/12/2014, n. 26860
Cass. 22/12/2016, n. 26774
Cass. 06/08/2019, n. 20994
22/12/2016, n.26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/02/2023, n.
Cass. 28/02/2023, n. 5947
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21185/2023 R.G. proposto da:BANCA IFIS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALEREGINA MARGHERITA, 8, presso lo studio dell’avvocato PALOMBAVINCENZO (PLMVCN67C11H501P) che lo rappresenta e difende,con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controCOMUNE DI NARNI, elettivamente domiciliato in ROMALUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocatoMAZZELLA FEDERICO (MZZFRC76C13H501H) che lo rappresenta edifende unitamente all'avvocato MARINI FABIO(MRNFBA70L05L117T), con domicilio digitale ex legeNumero registro generale 21185/2023Numero sezionale 3808/2025Numero di raccolta generale 6924/2026-controricorrente-Data pubblicazione 23/03/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PERUGIA, n.490/2023 depositata il 12/07/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/09/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI;-controricorrente-Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 27/10/2023 la società Banca IFISS.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Perugia del 12/7/2023.2. Resiste con controricorso Il Comune di Narni.3. Il presente giudizio trae origine da un’opposizione al decretoingiuntivo emesso dal tribunale di Terni su istanza di BancaIfis (in tesi succeduta nel credito pari a € 96.893,97 vantatoda Enel energia s.p.a. nei confronti del Comune perl’illuminazione pubblica), con cui il Comune deduceva lainopponibilità della cessione del credito intercorsa tra EnelEnergia S.p.A. e la Banca Ifis S.p.A. per effetto del rifiutoespresso dal Comune ex art. 117 D.lgs. 163/2006; in ognicaso, la nullità dei mandati conferiti alla Banca Ifis per lagestione, il recupero e l’incasso dei crediti da Enel EnergiaS.p.A., in quanto costituenti una cessione e volti ad eluderela norma imperativa di cui all’art. 117 D.lgs. 163/2006;nel merito, la mancata prova del credito supportato dal soloinvio da parte di Enel Energia S.p.A. di migliaia di fatture cheavrebbero reso estremamente difficoltosa lacontabilizzazione, il controllo ed il pagamento delle stesse.Banca IFIS S.p.A., costituendosi, rilevava come, inriferimento alle fatture, il Comune non avesse contestato il2 di 5Numero registro generale 21185/2023Numero sezionale 3808/2025Numero di raccolta generale 6924/2026rapporto contrattuale in essere tra le parti -che anzi avrebbeData pubblicazione 23/03/2026riconosciuto espressamente-, né la fornitura dei servizi dierogazione di energia, evidenziando come la fatturazionefosse avvenuta correttamente, tenuto conto che nessunaclausola contrattuale prevedeva l'emissione di una unicafattura bimestrale a fronte delle numerose utenze intestateall'ente opponente.4.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Terni con lasentenza n. 699/2019 pubblicata il 10/09/2019, accoglieval’opposizione del Comune ritenendo che la Banca IFIS S.p.A.non avesse provato la titolarità del credito (non avendo ilComune accettato la cessione come era nella sua facoltà), nél’esistenza e ammontare del medesimo. Per l'effetto,revocava il decreto ingiuntivo n. 271/2018 e condannava laBanca al pagamento, in favore del Comune di Narni dellespese di lite.5. La Banca IFIS S.p.A. proponeva impugnazione dinnanzi allaCorte d’appello di Perugia.

Costituitosi il Comune, la Corteadita rigettava l’appello, modificando in parte la motivazionesulla rilevata nullità della cessione, ma ritenendo il creditonon sufficientemente provato, confermava il provvedimentodi revoca del decreto ingiuntivo, condannando l'appellantealle spese.6. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Motivi della decisione7. La ricorrente Banca IFIS pone a base del ricorso il seguenteunico motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. “Omessoesame del fatto decisivo per il giudizio relativo al documentocomprovante la prova del credito nel suo ammontare.Omessa disamina della documentazione probatoria”.

Inparticolare, la Banca deduce che la Corte d’appello avrebbeerroneamente ritenuto non provato il credito azionato perché3 di 5Numero registro generale 21185/2023Numero sezionale 3808/2025Numero di raccolta generale 6924/2026non comprovato dalle singole fatture contenenti l’indicazioneData pubblicazione 23/03/2026dei POD delle utenze.8. Si duole che la corte territoriale non abbia considerato ladocumentazione depositata sin dal primo grado di giudizio,costituita da “l’esito della notifica delle fatture, estrattodirettamente dalla piattaforma elettronica SDI”, dalla qualesarebbero evincibili i cd POD, i periodi e la quantità diconsumo di energia, nonché la regolare trasmissione dellefatture da parte del Comune.9.

Lamenta essere tale documento, giacché idoneo a provare ilcredito azionato dalla Banca in sede monitoria econseguentemente non avrebbe potuto né dovuto attribuirsiesclusiva rilevanza alle singole fatture, tra l’altro in contrastocon il consolidato orientamento di legittimità che escludevalore probatorio autonomo alle stesse, trattandosi didocumenti formati unilateralmente.10. Il motivo è inammissibile.11. Nella memoria illustrativa parte ricorrente lamenta chele decisioni dei giudici di merito, pur pervenendo al medesimoesito, divergono nella motivazione in diritto relativa allanullità della cessione.12.

Va al proposito rilevato che, tolte le questioni dellanullità della cessione e del mandato di gestione del credito,diversamente decise, le due pronunce in merito allainsufficiente prova del credito risultano tra loro sovrapponibilie, dunque, doppiamente conformi.13. La deduzione del vizio di motivazione di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. è pertanto inammissibile, perché in merito allasuddetta questione, decisa con sentenza doppiamenteconforme, per evitare l’inammissibilità del motivo su talepunto dirimente, il ricorrente in cassazione aveva l’onere -nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste4 di 5Numero registro generale 21185/2023Numero sezionale 3808/2025a base della decisione di primo grado e della sentenza diNumero di raccolta generale 6924/2026rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono traDa tad piu blbolicraozio ne 23/03/2026diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860;

Cass. 22/12/2016, n.26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/02/2023, n. 5947).12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente Comune di Narni,seguono la soccombenza.Numero registro generale 21185/2023Numero sezionale 3808/2025Numero di raccolta generale 6924/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:SOMMINISTRAZIONELUIGI ALESSANDRO SCARANO PresidenteUd.30/09/2025 CCCHIARA GRAZIOSI ConsigliereGIUSEPPE CRICENTI ConsigliereMARILENA GORGONI Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21185/2023 R.G. proposto da:BANCA IFIS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALEREGINA MARGHERITA, 8, presso lo studio dell’avvocato PALOMBAVINCENZO (PLMVCN67C11H501P) che lo rappresenta e difende,con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controCOMUNE DI NARNI, elettivamente domiciliato in ROMALUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocatoMAZZELLA FEDERICO (MZZFRC76C13H501H) che lo rappresenta edifende unitamente all'avvocato MARINI FABIO(MRNFBA70L05L117T), con domicilio digitale ex legeNumero registro generale 21185/2023Numero sezionale 3808/2025Numero di raccolta generale 6924/2026-controricorrente-Data pubblicazione 23/03/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PERUGIA, n.490/2023 depositata il 12/07/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/09/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI;-controricorrente-Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 27/10/2023 la società Banca IFISS.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Perugia del 12/7/2023.2. Resiste con controricorso Il Comune di Narni.3. Il presente giudizio trae origine da un’opposizione al decretoingiuntivo emesso dal tribunale di Terni su istanza di BancaIfis (in tesi succeduta nel credito pari a € 96.893,97 vantatoda Enel energia s.p.a. nei confronti del Comune perl’illuminazione pubblica), con cui il Comune deduceva lainopponibilità della cessione del credito intercorsa tra EnelEnergia S.p.A. e la Banca Ifis S.p.A. per effetto del rifiutoespresso dal Comune ex art. 117 D.lgs. 163/2006; in ognicaso, la nullità dei mandati conferiti alla Banca Ifis per lagestione, il recupero e l’incasso dei crediti da Enel EnergiaS.p.A., in quanto costituenti una cessione e volti ad eluderela norma imperativa di cui all’art. 117 D.lgs. 163/2006;nel merito, la mancata prova del credito supportato dal soloinvio da parte di Enel Energia S.p.A. di migliaia di fatture cheavrebbero reso estremamente difficoltosa lacontabilizzazione, il controllo ed il pagamento delle stesse.Banca IFIS S.p.A., costituendosi, rilevava come, inriferimento alle fatture, il Comune non avesse contestato il2 di 5Numero registro generale 21185/2023Numero sezionale 3808/2025Numero di raccolta generale 6924/2026rapporto contrattuale in essere tra le parti -che anzi avrebbeData pubblicazione 23/03/2026riconosciuto espressamente-, né la fornitura dei servizi dierogazione di energia, evidenziando come la fatturazionefosse avvenuta correttamente, tenuto conto che nessunaclausola contrattuale prevedeva l'emissione di una unicafattura bimestrale a fronte delle numerose utenze intestateall'ente opponente.4.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Terni con lasentenza n. 699/2019 pubblicata il 10/09/2019, accoglieval’opposizione del Comune ritenendo che la Banca IFIS S.p.A.non avesse provato la titolarità del credito (non avendo ilComune accettato la cessione come era nella sua facoltà), nél’esistenza e ammontare del medesimo. Per l'effetto,revocava il decreto ingiuntivo n. 271/2018 e condannava laBanca al pagamento, in favore del Comune di Narni dellespese di lite.5. La Banca IFIS S.p.A. proponeva impugnazione dinnanzi allaCorte d’appello di Perugia.

Costituitosi il Comune, la Corteadita rigettava l’appello, modificando in parte la motivazionesulla rilevata nullità della cessione, ma ritenendo il creditonon sufficientemente provato, confermava il provvedimentodi revoca del decreto ingiuntivo, condannando l'appellantealle spese.6. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Motivi della decisione7. La ricorrente Banca IFIS pone a base del ricorso il seguenteunico motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. “Omessoesame del fatto decisivo per il giudizio relativo al documentocomprovante la prova del credito nel suo ammontare.Omessa disamina della documentazione probatoria”.

Inparticolare, la Banca deduce che la Corte d’appello avrebbeerroneamente ritenuto non provato il credito azionato perché3 di 5Numero registro generale 21185/2023Numero sezionale 3808/2025Numero di raccolta generale 6924/2026non comprovato dalle singole fatture contenenti l’indicazioneData pubblicazione 23/03/2026dei POD delle utenze.8. Si duole che la corte territoriale non abbia considerato ladocumentazione depositata sin dal primo grado di giudizio,costituita da “l’esito della notifica delle fatture, estrattodirettamente dalla piattaforma elettronica SDI”, dalla qualesarebbero evincibili i cd POD, i periodi e la quantità diconsumo di energia, nonché la regolare trasmissione dellefatture da parte del Comune.9.

Lamenta essere tale documento, giacché idoneo a provare ilcredito azionato dalla Banca in sede monitoria econseguentemente non avrebbe potuto né dovuto attribuirsiesclusiva rilevanza alle singole fatture, tra l’altro in contrastocon il consolidato orientamento di legittimità che escludevalore probatorio autonomo alle stesse, trattandosi didocumenti formati unilateralmente.10. Il motivo è inammissibile.11. Nella memoria illustrativa parte ricorrente lamenta chele decisioni dei giudici di merito, pur pervenendo al medesimoesito, divergono nella motivazione in diritto relativa allanullità della cessione.12.

Va al proposito rilevato che, tolte le questioni dellanullità della cessione e del mandato di gestione del credito,diversamente decise, le due pronunce in merito allainsufficiente prova del credito risultano tra loro sovrapponibilie, dunque, doppiamente conformi.13. La deduzione del vizio di motivazione di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. è pertanto inammissibile, perché in merito allasuddetta questione, decisa con sentenza doppiamenteconforme, per evitare l’inammissibilità del motivo su talepunto dirimente, il ricorrente in cassazione aveva l’onere -nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste4 di 5Numero registro generale 21185/2023Numero sezionale 3808/2025a base della decisione di primo grado e della sentenza diNumero di raccolta generale 6924/2026rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono traDa tad piu blbolicraozio ne 23/03/2026diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860;

Cass. 22/12/2016, n.26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/02/2023, n. 5947).12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente Comune di Narni,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 7.200,00 ( di cui € 7.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delcontroricorrente Comune di Narni.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il Presidente5 di 5PDFinvalido *P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 7.200,00 ( di cui € 7.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delcontroricorrente Comune di Narni.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il Presidente5 di 5PDFinvalido *