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Ordinanza — n. 6851/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on remand regarding civil costs allocation in partial annulment cases under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6851/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's decision on litigation costs following a partial annulment of a lower court judgment. The appellant argued that the appellate court lacked jurisdiction to rule on costs from both trial and appeal stages due to the remand procedure. The court held that the principle of expansion applies, allowing the remand judge to comprehensively regulate costs based on the final outcome of the entire dispute.

Regesto Legislator

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Art. 336 c.p.c.; In cases of partial annulment leading to remand, the principle of expansion permits the remand judge to fully regulate litigation costs based on the final result, disregarding the partial nature of previous rulings.

Parole chiave

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partial annulment litigation costs principle of expansion judicial remand civil procedure code cost allocation final outcome restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 336 c.p.c.
espansivo, desumibile dall’art. 336 c.p.c., secondo cui l’annullamento parziale della sentenza determina la caducazione anche delle statuizioni sulle spese, attesa la loro natura dipendente rispetto all’esito della lite.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo, parte ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce la violazione degli artt.
Art. 91 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 96 c.p
Antonio Savasta proponeva, in via riconvenzionale, domanda di rescissione del contratto e risarcimento ex art. 96 c.p.c.
art. 2901 c.c
328/2018 la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma, dichiarava inefficaci ex art. 2901 c.c.
art. 2932 c.c
gli atti dispositivi impugnati, condannava Antonio Savasta al risarcimento del danno di euro 80.000,00, oltre accessori, e confermava il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c.
art. 366 c.p
Preliminarmente, va osservato che le doglianze formulate difettano del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., non essendo riconducibili ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art.
art. 360 c.p
366 c.p.c., non essendo riconducibili ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 agosto 2025, n. 23191
È appena il caso di ribadire che la parte, con il ricorso per cassazione, non può sollecitare una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, trattandosi di accertamento riservato al giudice di merito (ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 agosto 2025, n. 23191; Cass.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 8 agosto 2025, n. 22863
23191; Cass. civ., Sez. III, Ord., 8 agosto 2025, n. 22863).
Cass. civ., Sez. II, 12 settembre 2014, n. 19345
Cass. civ., Sez. II, 12 settembre 2014, n. 19345; Cass.
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 27 marzo 2025, n. 8074
19345; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 27 marzo 2025, n. 8074; Cass.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 marzo 2025, n. 6908
8074; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 marzo 2025, n. 6908; Cass.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 novembre 2024, n. 29056
6908; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 novembre 2024, n. 29056).
Cass. civ., Sez. V, Ord., 5 agosto 2025, n. 22605
Cass. civ., Sez. V, Ord., 5 agosto 2025, n. 22605; Cass.
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 21 luglio 2025, n. 20344
22605; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 21 luglio 2025, n. 20344; Cass.
SS.UU., 8 novembre 2022, n. 32906
civ., SS.UU., 8 novembre 2022, n. 32906).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1402/2024 R.G. proposto da : DILILLO FILOMENA, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE NASCAche dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al fax n. 0883514417, e all’indirizzo di posta elettronica certificata:pasquale@pec.studiolegalenasca.it; -ricorrente- contro SAVASTA FRANCESCO PAOLO, ANTONIO SAVASTA, SAVASTA EMILIA MARIA, LAURA ALFARANO, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURIZIO SAVASTAed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Barletta a Via Indipendenza 30, pec: avv.savasta@legalmail.it, telefax 0883/336263; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 868/2023 depositata il 30/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2025 dal la ConsiglieraANTONELLA PELLECCHIA. FATTI DI CAUSA 1. Nel giugno 2010, Filomena Dilillo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Antonio Savasta, Francesco Paolo Savasta, Emilia Maria Savasta e Laura Alfarano, chiedendo dichiararsi l’inefficacia nei suoi confronti di due atti di donazione (1° agosto 2009 e 29 gennaio 2010) e di un contratto di comodato (16 febbraio 2009), tutti stipulati da Antonio Savasta con i convenuti e aventi ad oggetto immobili siti in Bisceglie (masseria “San Felice”).

Chiedeva, inoltre, nei soli confronti di Antonio Savasta, l’esecuzione in forma specifica della promessa di vendita di una porzione del complesso immobiliare (scrittura privata del 6 giugno 2006) e il risarcimento del danno per euro 80.000,00, ovvero, in subordine, la restituzione della somma di euro 270.951,25. I convenuti si costituivano eccependo l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Trani e l’inammissibilità delle domande ex artt. 2901 e 2932 c.c. Antonio Savasta proponeva, in via riconvenzionale, domanda di rescissione del contratto e risarcimento ex art. 96 c.p.c.

Con ordinanza del 23 marzo 2012, il Tribunale di Lecce declinava la competenza a favore del Tribunale di Trani, ove la causa veniva riassunta. Con sentenza non definitiva n. 395/2015, il Tribunale dichiarava inammissibile l’azione revocatoria e rigettava le domande di esecuzione specifica e di risarcimento, assorbita la riconvenzionale. Con successiva sentenza definitiva n. 1048/2020, condannava Antonio Savasta a restituire a Dilillo la somma di euro 222.064,65. 2.Avverso la sentenza non definitiva, Filomena Dilillo proponeva appello. Con sentenza n. 328/2018 la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma, dichiarava inefficaci ex art. 2901 c.c. gli atti dispositivi impugnati, condannava Antonio Savasta al risarcimento del danno di euro 80.000,00, oltre accessori, e confermava il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. 2.1.

Antonio Savasta ricorreva per cassazione deducendo plurime censure. Con ordinanza n. 17807/2020 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso limitatamente al quinto e al sesto motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 868/2023, accoglieva la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., confermando le altre statuizioni già passate in giudicato.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Filomena Dilillo propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso Antonio, Paolo Francesco ed Emilia Maria Savasta e Laura Alfarano, che depositano altresì atto che non può qualificarsi memoriain difetto dei relativi requisiti di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo di ricorso, la signora Dilillo lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.279 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

Sostiene che il giudice del rinvio avrebbe “travisato il significato dell’accordo contenuto nel contratto preliminare di compravendita immobiliare del 6.6.2006”, incorrendo in un errore percettivo sul contenuto oggettivo di detta prova, al punto da respingere la domanda revocatoria che, invece, avrebbe meritato di essere accolta (cfr. p. 30, ricorso). 4.1.1.Il motivo è inammissibile. Preliminarmente, va osservato che le doglianze formulate difettano del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., non essendo riconducibili ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. né contenendo un effettivo confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il ricorrente, infatti, denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma formula censure che, in realtà, mirano ad ottenere una rivalutazione dell’accertamento di merito, preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 7 agosto 2025, n. 22858). È noto, per costante giurisprudenza di questa Corte, che l’errore di percezione della prova –ossia la supposizione di un contenuto diverso da quello oggettivamente risultante dall’atto – è cosa distinta dall’errore di valutazione, che attiene invece all’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova.

Solo il primo può integrare vizio deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c.; il secondo, al contrario, non è censurabile in cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 agosto 2025, n. 22362; Cass. civ., Sez. I, Ord., 16 luglio 2025, n. 19669; Cass. civ., Sez. II, Ord., 7 luglio 2025, n. 18499). Nel caso in esame, le doglianze si limitano a contestare il modo in cui la Corte d’appello ha valutato il preliminare di compravendita del 6 giugno 2006, invocando impropriamente il “travisamento della prova”, mentre si tratta di censura che attiene esclusivamente al merito della valutazione probatoria.

È appena il caso di ribadire che la parte, con il ricorso per cassazione, non può sollecitare una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, trattandosi di accertamento riservato al giudice di merito (ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 agosto 2025, n. 23191; Cass. civ., Sez. III, Ord., 8 agosto 2025, n. 22863). La sentenza impugnata, per contro, reca motivazione logica, completa e non contraddittoria, avendo la Corte territoriale accertato l’insussistenza del consilium fraudisai fini dell’azione revocatoria, dopo avere analizzato il contenuto del preliminare e rilevato che esso prevedeva la facoltà di gestione della struttura, circostanza conosciuta dalla Dilillo (pp. 5-7 sentenza impugnata n. 868/2023). 4.2.

Con il secondo motivo, parte ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., perché, stante la peculiarità del giudizio di rinvio, la Corte d’appello non avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese di primo e secondo grado in danno della signora Dilillo e in favore dei signori Francesco Paolo e Emilia Maria Savasta, nonché della signora Laura Alfarano, anche perché contumaci. 4.2.2. Il motivo è infondato. In materia di liquidazione delle spese processuali nel giudizio di rinvio trova applicazione il principio c.d. espansivo, desumibile dall’art. 336 c.p.c., secondo cui l’annullamento parziale della sentenza determina la caducazione anche delle statuizioni sulle spese, attesa la loro natura dipendente rispetto all’esito della lite.

Ne consegue che il giudice del rinvio è investito del potere di procedere a una nuova ed integrale regolamentazione delle spese di lite, alla luce dell’esito complessivo del giudizio e secondo il principio di soccombenza, senza che rilevi l’esito parziale dei singoli gradi o fasi del processo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12 settembre 2014, n. 19345; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 27 marzo 2025, n. 8074; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 marzo 2025, n. 6908; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 novembre 2024, n. 29056). È, pertanto, legittimo che il giudice di rinvio, valutando l’esito finale della lite, possa disporre la compensazione, anche parziale, delle spese, ovvero condannare la parte che, pur risultata formalmente vittoriosa in sede di legittimità, sia nel complesso soccombente, al rimborso delle spese in favore della controparte (cfr.

Cass. civ., Sez. V, Ord., 5 agosto 2025, n. 22605; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 21 luglio 2025, n. 20344; Cass. civ., SS.UU., 8 novembre 2022, n. 32906). Nel caso di specie, la Corte territoriale, statuendo anche sulle spese dei giudizi di primo e di secondo grado, si è attenuta ai principi enunciati, con conseguente rigetto della censura in esame. 5.Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore dei controricorrenti seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 11.200,00 (di cui 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comm