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Ordinanza — n. 6822/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished without ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6822/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation extinguished the cassation appeal without issuing a substantive ruling on the merits. The plaintiff, the condominium, formally withdrew the appeal on January 20, 2026, and the defendants accepted this withdrawal. Consequently, the proceedings terminated under Article 391 of the Code of Civil Procedure without any decision regarding litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When the appellant withdraws the appeal and the appellee accepts, the proceedings are extinguished without a ruling on the merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure no ruling on merits costs allocation difetti di costruzione responsabilità dell'architetto diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 390 comma 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha depositato,in data 20 gennaio 2026, “ atto di rinuncia al ricorso principale per cassazione”,sottoscritto digitalmente , come prescritto dall’art. 390 comma 1 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. 30/5/2002 n. 115
Resta, altresì, esclusa la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
art. 390 comma 1 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha depositato,in data 20 gennaio 2026, “ atto di rinuncia al ricorso principale per cassazione”,sottoscritto digitalmente , come prescritto dall’art. 390 comma 1 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2276/2023 R.G. proposto da : CONDOMINIO “PALAZZO LUONGO”, rappresentatoe difeso dall’avv. Antonio Elefante, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro GIUSEPPINA BONO, CARMELINA BONO e SERENELLA BONO , rappresentate e difes e d a ll’ a vv. Serenella Bono, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- e contro IMPRESA EDILE MONTUORI ANTONIO, PECORI FILIPPO e GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati avversola sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1 741 /202 1, pubblicata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026dal Consigliere Antonio Scalera:

Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 21/7/2004 Pasqualina Criscuoli, deceduta poi nelle more del giudizio, Giuseppina Bono Conforti , Carmelina Bono e Serenella Bono, in qualità di proprietarie degli appartamenti siti in Salerno, alla via F. Prudente, n. 9, scala B, contraddistinti dagli interni nn. 37 e 38, nonché di parte del soprastante terrazzo di copertura, convenivano davanti al Tribunale di Salerno il Condominio Palazzo Luongo di via F. Prudente n. 9 di Salerno nonché l’impresa edile Antonio Montuori da Nocera Inferiore per ottenerne la condannain solido al ripristino dello stato dei luoghi delle suddette unità immobiliari e al risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa di infiltrazioni degli appartamenti di loro proprietà, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nelle more del giudizio, in data 28/9/2025 era emessodal Tribunale di Salerno decreto n. 1552/2005, con il quale era ingiunto al Condominio di pagare all’ing. Filippo Pecori, in qualità di direttore dei lavori,la somma di € 33.174,42, oltre accessori. Con atto di citazione notificato in data 26/11/2005, il Condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento di tutti i danni subiti e causati dall’opera professionale dell’ing. Filippo Pecori. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivocosì instaurato veniva riunito al giudizio originariamente introdotto con la domanda risarcitoria dalle attrici Bono-Criscuoli.

Il Tribunale, con sentenza n. 2327/2014, condannava il Condominio e l’impresa convenuta al risarcimento dei danni, quantificati come in dispositivo e revocava il decreto ingiuntivo opposto , determinando in € 14.000, oltre interessi, la somma dovuta dal Condominio,a titolo di compenso,all’ing. Pecori Filippo . Decidendo sull’appello principale pro posto dall’Impresa Montuori Antonio e sugli appelli incidentali proposti dal Condominio, dalle originarie attrici e dall’ing. Filippo Pecori, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1741/2021, accoglieva l’appelloincidentale delle Bono,riformando solo parzialmente la sentenza impugnata.

Il Condominio haproposto ricorso, affidato a tre motivi ; G iuseppina Bono, Carmelina B ono e S erenella B ono si sono difese con controricorso.Le altre parti sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha depositato,in data 20 gennaio 2026, “ atto di rinuncia al ricorso principale per cassazione”,sottoscritto digitalmente , come prescritto dall’art. 390 comma 1 c.p.c. Le controricorrentihanno depositato, in data 26 gennaio 2026, una dichiarazione- sottoscritta dal difensore, munit o di procura speciale -con la quale hanno accettato la rinuncia del Condominio ricorrente.

Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare - ai sensi dell’art.391 c.p.c. -l’estinzione del giudizio di cassazione senza far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, come previsto dal comma 4 dell’articolo citato. Resta, altresì, esclusa la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30/5/2002 n. 115. P.Q.M dichia