Italian Court dismisses appeal for material error correction as it seeks revision of fee calculation criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal by Ingross Levante S.p.A. inadmissible, rejecting its request to correct the material error in the previous order. The company argued that litigation fees were calculated based on the total debt (over €286 million) rather than the value of seized movable assets (€41,097). The court ruled that this request did not address a mere clerical mistake but instead challenged the substantive valuation criteria explicitly adopted by the lower court, which falls outside the scope of material error correction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, Art. 391-bis c.p.c.; The remedy of material error correction applies only to clerical or perceptual mistakes without altering the substantive decision, and cannot be used to challenge the court's chosen criteria for calculating litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17275/2025R.G. proposto da INGROSS LEVANTE S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Logrieco (c.f. LGRFNC58P08F284L),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con do- micilio digitale ex lege -controricorrente - per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 21410 del 25 luglio 2025, emessa nel proc.n. 17202/2023 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2026 dal Consigliere Dott.
Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE −la Ingross Levante S.p.A. ha presentato istanza di correzione di errore materiale asseritamente contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 21410 del 25 luglio 2025, che, rigettato il primo motivo del ricorso della predetta società e dichiarato assorbito il secondo, aveva condannato la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese di lite, le quali erano state liquidate - « in relazione all’ammontare del credito per cui era stato eseguito il pignoramento opposto» (oltre 286 milioni di Euro) - in € 80.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito;
−l’istanza si fonda sulla pretesa erroneità dell’importo liquidato che – ad avviso della ricorrente -non riflette il corretto valore della causa, il quale non è costituito dall’intero credito erariale azionato, bensì dal valore dei beni mobili effettivamente pignorati (€ 41.097,00), con conseguente necessità di applicare un diverso parametro tariffario; −Agenzia delle Entrate - Riscossione ha contrasta to l’istanza avversaria affermandone l’inammissibilità; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE −l’istanza proposta da Ingross Levante S.p.A. ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. è inammissibile, poiché non investe un errore materiale emendabile con il rimedio della correzione, ma mira, in realtà, a ottenere una revisione del criterio di liquidazione delle spese consapevolmente adot- tato dalla Corte ed esplicitato in quanto tale; −il procedimento di correzione è circoscritto alle ipotesi di mera svista percettiva o grafica, ossia a divergenze tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione formale, senza incidenza sul contenuto concettuale della decisione; non può essere utilizzato come strumento surrettizio per otte- nere una diversa statuizione su un capo della pronuncia;
−nel caso di specie, la ricorrente non denuncia una incongruenza in- terna, un refuso o un errore di trascrizione dell’importo, bensì contesta che la liquidazione delle spese sia stata parametrata allo scaglione riferito al credito per cui era stato eseguito il pignoramento (oltre 286 milioni di Euro), anziché al valore dei beni pignorati: siffatta richiesta implica, però, non già la correzione di un lapsus calami, bensì la rimeditazione di un articolato ed esplicito giudizio valutativo che ha condotto la Corte a individuare il para- metro di commisurazione delle spese e, dunque, investe direttamente il contenuto decisorio della pronuncia;
−in ogni caso, il criterio applicato era pienamente coerente con i criteri enunciati in giurisprudenza (per tutte: Cass. Sez. 3, 06/12/2022, n. 35878), poiché gli effetti economici dell’opposizione venivano individuati nel valore del credito per cui si era proceduto in executivis; −per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024); p. q. m. la Corte dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso in Roma, nella camera