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Ordinanza Interlocutoria — n. 6787/2026 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to hearing to determine if tax lien falls under family needs exemption.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6787/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve a significant legal question regarding the scope of Article 170 of the Civil Code. The appellant argued that an 'exactionary' mortgage should be subject to the family needs exemption, while the lower court rejected this by classifying the lien as a precautionary measure rather than an execution act. The Supreme Court deemed the issue of relevance for uniform interpretation and required further examination of the lien's nature and impact on family asset protection.

Regesto Legislator

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Art. 170 c.c.; Art. 77 d.P.R. 602/1973: The Court must determine whether the prohibition on seizing family assets applies to exactionary mortgages and whether their nature as precautionary measures exempts them from execution-related restrictions.

Parole chiave

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exactionary mortgage family needs exemption Civil Code Article 170 precautionary measure family patrimony tax lien registration remand to hearing fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 170 c.c.
1290 del 17 no- vembre 2023, rigettava l’impugnazione perché, mentre l’art. 170 c.c. (limite all’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale) fa riferimento all’espropria- zione forzata, l’iscrizione ipotecariaex art.
Art. 77 d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973
Domenico Ubaldo Galati conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendo la cancellazione di iscrizioni ipotecarie eseguite, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R.
Art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.
−r esisteva con controricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione ; −i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, sostenendo che il limite di cui all’art.
art. 702 - bis c.p
Giovanni Fanticini; letta la memoria del ricorrente; RILEVATO CHE −c on ricorso ex art. 702 - bis c.p.c.
art. 170 c.c
1290 del 17 no- vembre 2023, rigettava l’impugnazione perché, mentre l’art. 170 c.c.
art. 77 d.P.R. 602/1973
Domenico Ubaldo Galati conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendo la cancellazione di iscrizioni ipotecarie eseguite, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 32146/2024
(in proposito, Cass., Sez. 3, n. 32146/2024) in relazione all’ipoteca exart.
Cass., Sez. U., n. 4077/2010
Cass., Sez. U., n. 19667/2014
Sez. 3, n. 32146/2024
(in proposito, Cass., Sez. 3, n. 32146/2024) in relazione all’ipoteca exart.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3308/2024R.G. proposto da DOMENICO UBALDO GALATI, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Chiappalone (c.f. CHPPTR61B20F537O),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) , con do- micilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1290 del 17 no- vembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2026 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; letta la memoria del ricorrente; RILEVATO CHE −c on ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. Domenico Ubaldo Galati conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendo la cancellazione di iscrizioni ipotecarie eseguite, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, su beni immobili che risultavano conferiti in un fondo pa- trimoniale costituito con precedente atto (del 15 maggio 2012); deduceva che le ipoteche traevano origine da un credito del Comune di Monterosso Calabro in forza di una pronuncia della Corte dei conti (sentenza n. 919/2015) per responsabilità erariale (danni derivati da plurime vicende espropriative non regolarmente perfezionate) e, cioè, per un debito estra- neo ai bisogni della famiglia, con conseguente opponibilità del vincolo del fondo e illegittimità dei gravami iscritti;

−s i costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando la do- manda e sostenendo, in sintesi, che Domenico Ubaldo Galati non aveva assolto l’onere di provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la co- noscenza di tale estraneità da parte del creditore, oltre a prospettare l’inop- ponibilità del fondo all’iscrizione di ipoteca exart. 77 d.P.R. 602/1973; −i l Tribunale di Vibo Valentia rigettava il ricorso con l’ordinanza n. 729 del 18 luglio 2022; −Galati proponeva appello deducendo che il credito posto a fondamento dell’ipoteca era da considerarsi estraneo alle esigenze della famiglia, perché derivante da responsabilità amministrativo-contabile connessa all’esercizio di una carica pubblica;

−Agenzia delle Entrate - Riscossione restava contumace nel secondo grado; −l a Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1290 del 17 no- vembre 2023, rigettava l’impugnazione perché, mentre l’art. 170 c.c. (limite all’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale) fa riferimento all’espropria- zione forzata, l’iscrizione ipotecariaex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto esecutivo, ma ha una funzione cautelare, sicché la norma codicistica non trova applicazione; −avverso tale decisione Domenico Ubaldo Galati proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi;

−r esisteva con controricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione ; −i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. ; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, sostenendo che il limite di cui all’art. 170 c.c. opera anche per l’ipoteca “esattoriale”, contrariamente a quanto statuito dalla Corte d’appello che, qualificando l’ipoteca come misura cautelaree non come atto relativo all’esecuzione, ha ritenuto consentita l’iscrizione sui beni del fondo patrimoniale;

−la censura pone una questione di rilevanza nomofilattica che concerne la portata del divieto ex art. 170 c.c. (in proposito, Cass., Sez. 3, n. 32146/2024) in relazione all’ipoteca exart. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e alle sue funzioni (in considerazione, peraltro, dell’inserimento nella norma del comma 1-bis, introdotto dall’art. 3, comma 5, lett. d), D.L. n. 16/2012 e poi modificato dall’art. 52, comma 1, lett. h), D.L. n. 69 del 2013); −in particolare, occorre valutare se - in conseguenza de ll’evoluzione normativa e giurisprudenziale (a Cass.,Sez.

U., n. 4077/2010 ha fatto se- guito Cass., Sez. U., n. 19667/2014, sui cui principî si è formato il succes- sivo orientamento di legittimità sulla natura dell’ipoteca “esattoriale”) – possa trovare conferma o, al contrario, debba essere mutato l’indirizzo in- terpretativo che ha ravvisato nell’iscrizione ipotecaria un atto ineluttabil- mente funzionale all’espropriazione forzata, come tale ricadente nell’ambito applicativo dell’art. 170 c.c., nonché, in ogni caso, verificare se e in qual modo la natura o funzione di tale ipoteca incida sullo stesso interesse del proprietario del bene a fare valere la destinazione del bene ai bisogni della famiglia fin dall’iscrizione della formalità;

−pertanto, al fine di un compiuto esame del ricorso, poiché la questione di diritto ad esso sottesa va qualificata di particolare rilevanza, appare ne- cessario disporre il rinvio della presente causa alla pubblica udienza della Sezione; p. q. m. la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione. Cos