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Decreto — n. 6716/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 6716/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The lower court's judgment was set aside because the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, no further proceedings were necessary, and the dispute was terminated without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of appeal meeting statutory requirements results in the immediate extinction of the judicial proceeding without further adjudication.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code cassation appeal judicial extinction condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7663/2025 R.G. proposto da: Giorgi Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziella Ferraroni unitamente all’avvocato Settimo Del Freo -ricorrente- contro Giorgi Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Valettini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.78/2025 depositata il 20/01/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19/03/2026. Il Presidente Titolare Numero registro generale 7663/2025 Numero sezionale 102/2026 Numero di raccolta generale 6716/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 7663/2025 Numero sezionale 102/2026 Numero di raccolta generale 6716/2026 Data pubblicazione 20/03/2026