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Decreto — n. 6715/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6715/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6715/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26445/2024 R.G. proposto da: Tessa Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Zambonin -ricorrente- contro Agile Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Longo -controricorrente- nonché contro Givg Srl Istituto Vendite Giudiziarie Di Varese in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2725/2024 depositata il 30/10/2024. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 6715/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Tessa Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Zambonin -ricorrente- contro Agile Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Longo -controricorrente- nonché contro Givg Srl Istituto Vendite Giudiziarie Di Varese in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2725/2024 depositata il 30/10/2024. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;

Parole chiave

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conseguenze del ritiro chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione condono delle spese procedurali revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26445/2024 R.G. proposto da: Tessa Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Zambonin -ricorrente- contro Agile Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Longo -controricorrente- nonché contro Givg Srl Istituto Vendite Giudiziarie Di Varese in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2725/2024 depositata il 30/10/2024. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;

Numero registro generale 26445/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 6715/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e l’indefensio della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19/03/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 26445/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 6715/2026 Data pubblicazione 20/03/2026