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Decreto — n. 6643/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6643/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6643/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20917/2025 R.G. proposto da: Barrella Novella, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Spagliardi -ricorrente- contro Fallimento Biochem Srl in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.815/2025 depositata il 30/06/2025. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 19/03/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 6643/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Barrella Novella, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Spagliardi -ricorrente- contro Fallimento Biochem Srl in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.815/2025 depositata il 30/06/2025. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 19/03/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento revoca del gratuito patrocinio conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20917/2025 R.G. proposto da: Barrella Novella, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Spagliardi -ricorrente- contro Fallimento Biochem Srl in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.815/2025 depositata il 30/06/2025. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 19/03/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca