Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished per Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The plaintiff, representing S.i.e. - Servizi Idrici Etnei, withdrew the appeal against the Consorzio Per Larea Di Sviluppo Industriale Del Calatino and the Istituto Regionale Per Lo Sviluppo Delle Attività Produttive. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to formally terminate the proceedings without further substantive analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings if accepted by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17428/2024 R.G. proposto da: S.i.e. - Servizi Idrici Etnei - S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Pietro Paolo unitamente agli avvocati Bruno Bonaventura, Guido Salvatore Bonaventura -ricorrente- contro Consorzio Per Larea Di Sviluppo Industriale Del Calatino In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Piazza -controricorrente- nonché contro Istituto Regionale Per Lo Sviluppo Delle Attività Produttive in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.354/2024 depositata il 05/03/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
Numero registro generale 17428/2024 Numero sezionale 97/2026 Numero di raccolta generale 6640/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19/03/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 17428/2024 Numero sezionale 97/2026 Numero di raccolta generale 6640/2026 Data pubblicazione 20/03/2026