Court corrects a judgment error regarding state-funded legal aid costs instead of opposing party costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a lower court's decree regarding the allocation of litigation costs. The petitioner argued that costs should be borne by the state because the bankruptcy procedure had been granted free legal aid, whereas the original decree incorrectly assigned them to the opposing party. The court accepted this argument, ruling that since the state had already covered the legal aid, the costs must be paid to the state treasury rather than the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 391-bis c.p.c.; Art. 144 D.P.R. n. 115/2002; In proceedings for the correction of material errors, if a party was granted public legal aid, litigation costs must be assigned to the state treasury rather than the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6618/2024R.G. proposto da CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SPEEDY LOGIC S.R.L., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Torrisi, in ragione della procura speciale in calce al ricorso,domiciliata ex lege come da domicilio digitale; –ricorrente – contro Filippo ALEO; Biagio LEMBO; –intimati – Istanza di correzione del decreton. 76/2024della Terza Sezione Civile pubblicato in data 11/01/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 Oggetto:correzione errore materiale.
C.C. 11.07.2025 r.g.n. 6618/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi dallaconsigliera relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; Considerato che con istanza in data 1 marzo 2024 l’A vv. Ma s simo Torrisi ha chiesto la correzione errore materiale del decreto n. 76 /202 4 di questa Sezione Civile pubblicatoin data 11 gennaio 202 4 , per aver liquidato le spese del giudizio di legittimità «in favore della parte controricorrente » (n. 6666/2022 r.g.) , sebbenela procedura fallimentare fosse stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Giudice delegato dell’11 febbraio 2022 (doc. all.
Ballegato al controricorso della Curatela del Fallimento della Speedy Logic s.r.l.); è stata fissata adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.; Ritenuto che effettivamente parte istanteha allegato e documentato che la procedura fallimentare era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Giudice delegato dell’11 febbraio 2022 (doc. all. B al controricorso), ma questa Corte, con il decretodi cui è richiesta la correzione, nel porre le spesea carico del ricorrente Filippo Aleo, non le ha poste in favore dell’Erario, tenuto conto dell ’ ammissione al Pubblico patrocinio ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/2002; il ricorso merita dunque accoglimento, non avendo posto il provvedimento anzidetto le spese, come liquidate in dispositivo , in favore dell’Erario; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass.
Sez. U. 28/02/2017 n. 5061); P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale di cui decreto n. 76/2024 di questa Sezione Civile pubblicato in data 11/01/2024 mediante l’inserimento alla pagina 2, rigo due,del dispositivo, delle parole « dell’Erario » in luogo delle parole«della parte controricorrente». C.C. 11.07.2025 r.g.n. 6618/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce al decreto n.76/2024, oggetto di correzione. Così deciso nella camera di consiglio della Terza