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Ordinanza — n. 6468/2026 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for procedural impropriety due to failure to submit authentic notification of the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6468/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Provincial Autonomous Government of Bolzano's appeal against the insurance company was declared inadmissible because the appellant failed to submit the authentic copy of the notified judgment within the statutory deadline. Although the appellant claimed the judgment was notified on February 12, 2024, the court found the appeal filed on April 12, 2024, and the judgment published on February 3, 2024, created a timeline where the required proof of timely filing could not be established. Consequently, the court ruled the appeal procedurally improper and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 325, comma 2 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to produce the authentic copy of the notified judgment within the prescribed time limit, rendering the appeal procedurally improper regardless of the substantive merits.

Parole chiave

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procedural impropriety authentic notification statutory deadline civil appeal inadmissibility proof of service litigation costs art 369 cpc responsabilità dell'assicuratore infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi- ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n.
Art. 325, comma 2 c.p.c.
11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 1916 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10/07/2013
Cass., Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez.
Cass., Sez. 6 - 3, n. 18645 del 22/09/2015
Cass., Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/04/2019
Cass., Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI CAUSATI DA ANIMALI CIRCOLAZIONE STRADALE dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 11 / 03/2026 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 9621 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9621del ruolo generale dell’anno 2024, proposto PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (C.F.: 00390090215), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difes a dagli avvocat i Alexandra Roilo (C.F. :

RLOLND 68S41 B160H ), Laura Fadanelli (C.F. : FDN LRA 65H69 A952U), Jutta Segna (C.F.: SGN JTT 71A63 Z102M ) e Lukas Plancker (C.F.: PLNLKS 68E21 A952A ) -ricorrente- nei confronti di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S .p. A . (C.F.: 00818570012), in persona del procuratore ad negotia Massimo Di Fede rappresentata e difes a dall’avvocat o Giampaolo Miotto (C.F. : MTT GPL 53L05 L736U) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano n. 13 /20 24 , pubblicata in data 3 febbraio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Ric. n. 9621/2024 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.ha agito in giudizio nei confronti dellaProvincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 1916 c.c., surrogandosi nei diritti di un proprio assicurato indennizzato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo di proprietà di quest’ultimo,a seguito di un incidente stradale av- venuto su una strada sita nel territorio provinciale, sull’assunto che il sinistro fosse stato causato da un animale selvatico (ca- priolo).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Bolzano. La Corte d’appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano ha confermatola decisione di primo grado. Ricorre la Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi- ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazione delmotivo alla base dello stesso.

La parte ricorrente non ha, infatti, prodotto, nel termine peren- torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi- mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 12 febbraio 2024 –corredata dalla relazione di notificazione. Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avve- nuta in data 3 febbraio 202 4 ; notificazione del ricorso avve- nuta, a mezzo P.E.C., in data 12 aprile 202 4 ), onde non può ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini Ric. n. 9621/2024 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr.

Cass., Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 - 3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025). Non risulta prodottadalla parte ricorrente nessuna documenta- zione, né cartacea, né telematica, delladichiarata notificazione della sentenza impugnata(la relazione di notificazione in que- stione non è nemmeno richiamata nell’indice dei documenti prodotti, in calce al ricorso);né, tanto meno, alla relativa pro- duzione ha regolarmente e tempestivamente provveduto la parte controricorrente.

Il ricorso è, quindi, improcedibile. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, li- quidandole in complessivi € 3.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: dichiarazione di improcedibilità dell’impu- gnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’entericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se Ric. n. 9621/2024 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art.

13. Così deciso nella camera di con