Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, declaring the lawsuit extinguished under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the lawsuit extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their appeal. The lower court had already accepted the withdrawal, and the Supreme Court confirmed this procedural step was valid under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the compensation of litigation expenses and dismissed the case entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of suit constitutes a valid ground for extinguishing the proceedings and serves as a basis for compensating litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9102/2023 R.G. proposto da: Ciardo Fioravante, Ciardo Maria, Ciardo Salvatore Claudio, rappresentati e difesi dall'avvocato Sabato Pisapia -ricorrente- contro Generali Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ciliberti -controricorrente- nonché contro Milo Marina, Unipol Sai Assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, Albero Daniela -intimati- Gentile Salvatore Iunior, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bersani -resistente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4500/2022 depositata il 27/10/2022. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente;
Numero registro generale 9102/2023 Numero sezionale 93/2026 Numero di raccolta generale 6465/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che la desistenza dal giudizio può essere apprezzata come ragione per compensare le spese ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 9102/2023 Numero sezionale 93/2026 Numero di raccolta generale 6465/2026 Data pubblicazione 18/03/2026