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Decreto — n. 6462/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal waiver of the case under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 6462/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Altina Anna and Corti Luisa against the Brescia Court of Appeal extinguished. The plaintiffs formally waived their right to proceed, a procedural act accepted by the court. Consequently, no further judicial review was conducted, and the case was terminated without any ruling on the merits or litigation costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal waiver of the appeal extinguishes the proceedings, preventing the court from adjudicating the substantive dispute.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure Cassation appeal formal renunciation revoca dell'opposizione desistenza dall'azione abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso deiricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11208/2025 R.G. proposto da: Altina Anna, Corti Luisa, rappresentate e difese dall'avvocato Daniele Manca Bitti unitamente agli avvocati Luigi Gritti, Francesca Borsadoli -ricorrente- contro Altina Luigi, Vivenzi Luciana, Caponati Maria -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.235/2025depositata il 10/03/2025. letta la rinuncia al ricorso deiricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensiodella controparte. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 17/03/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasc