Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, awarding half costs to the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Although the opposing party had not accepted the withdrawal, the court applied the statutory rule requiring a split of litigation costs when a plaintiff desists. Consequently, the judgment was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay half of the total judicial expenses to the resistant party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a plaintiff withdraws an appeal without the opposing party's acceptance, the court declares the appeal extinguished and orders the plaintiff to bear half of the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7040/2024 R.G. proposto da: Tricarico Antonella, Tricarico Matteo, Cannizzo Maria, rappresentati e difesi dall'avvocato Bernardo Mucci -ricorrente- contro Unipolsai Ass.ni Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Papandrea unitamente all’avvocato Nunzio Luciano -controricorrente- nonché contro Della Porta Giuseppina Aurelia -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n.373/2023 depositata il 05/12/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
Numero registro generale 7040/2024 Numero sezionale 89/2026 Numero di raccolta generale 6460/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della resistente si provvede sulle spese con compensazione della metà del loor ammontare, stante la desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente della metà delle spese del giudizio, che liquida, previa compensazione della metà residua in € 3000,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 17/03/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 7040/2024 Numero sezionale 89/2026 Numero di raccolta generale 6460/2026 Data pubblicazione 18/03/2026