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Ordinanza — n. 6409/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution order, ruling procedural objections distinct from ordinary claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6409/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in handling procedural objections alongside ordinary claims. The court affirmed that when ordinary requests and execution objections are filed together, each decision remains independently appealable, and the appellant's argument regarding the specific conjunction used was merely a formal distinction without substantive impact. Consequently, the court ruled the appeal constituted an abuse of process, imposing aggravated procedural liability on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: When ordinary claims and execution objections are filed in the same proceeding, the appeal regime applies to each decision independently, and alleging a formal distinction in the conjunction of requests does not constitute a revocable error of fact or law.

Parole chiave

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execution objections ordinary claims procedural independence abuse of process revocable error procedural liability Cassazione Roma caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
27897); può rammentarsi che per costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto revocatorio in assunto rilievo, ex art. 395 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 29/10/2024, n. 27897
Cass., 09/05/2025, n. 12291
tra le molte Cass., 09/05/2025, n. 12291, che in motivazione rimanda a Cass.n.
Cass., Sez. U., 19/04/2024, n. 20013
Cass., 25/12/2024, n. 34429
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8868/2024 R.G. proposto da : Tedeschi Tommaso, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro Vitale Brunella, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Zuccaro unitamente all’avvocato Antonio Barra, domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonché contro De Filippis Emma, De Filippis Giacomo, Berti Giampaolo -intimati- avverso l’ordinanza della Corte Suprema d i Cassazione di Roma n. 3793/2024depositata il 12/02/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere Paolo Porreca. Rilevato che Tommaso Tedeschi proponeva opposizione al precetto di pagamento intimatogli da Giampaolo Berti, convenendo ingiudizio anche il terzo Luigi De Filippis per essere tenuto indenne da quest’ultimo per gli importi da pagare al creditore intimante, sulla base di un accordo negoziale stipulato con lo stesso De Filippis; il Tribunale di Avellino, accolta in parte l’opposizione al precetto del Tedeschi, accoglieva altresì la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di De Filippis; la Corte d’appello di Napoli, su appello del solo De Filippis relativo a tale ultima domanda, dato atto del passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non impugnati, in parziale riforma di quest’ultima, rigettava integralmente la predetta domanda;

Tedeschi interponeva ricorso per cassazione, cui resistevano Brunella Vitale, nonché Emma e Giacomo De Filippis, quali eredi di Luigi De Filippis, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado; questa Corte rigettava il ricorso osservando che l’unica censura, articolata nel senso che l’appello proposto da De Filippis avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, doveva dirsi manifestamente infondata; in particolare, veniva ribadito che, qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente a una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda; nella specie, relativa complessivamente sia a un'opposizione all’esecuzione sia a un’opposizione agli atti, la decisione di merito aveva quindi ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma, unica oggetto d’impugnazione, rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis; avverso questa decisione ricorre per revocazione Tommaso Tedeschi, affidandosi a un mezzo; resiste con controricorso Brunella Vitale, quale coniuge superstite ed erede di Luigi de Filippis; fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale, non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero, mentre le parti hanno depositato memoria.

Rilevato che con l’unico motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa questa Corte mancando di considerare che era stata proposta un’opposizione agli atti esecutivi “con” domanda di manleva, non “e” domanda di manleva, azione, quest’ultima, così individuata dal primo giudice, e non distinta dall’opposizione, tenuto altresì conto che l’appello non era stato rivolto solo alla statuizione sulla manleva. Considerato che preliminarmente deve rimarcarsi che parte controricorrente, diversamente da questo avvenuto nel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza revocanda, ha dimostrato la sua qualità ereditaria, producendo la dichiarazione di successione con volture catastali, l’ispezione dei cespiti immobiliari presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio, e lo stato di famiglia; nel merito cassatorio vale quanto segue; il ricorso è manifestamente inammissibile; in primo luogo, la parte si riferisce all’atto di appello proposto da De Filippis in modo assertivo, senza riportarlo né illustrarlo specificatamente, in aperta violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione codificato nell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; in secondo luogo, si deduce un preteso errore di giudizio, e non percettivo di fatto, come tale non deducibile con il mezzo revocatorio (cfr., solo ad esempio, Cass., 29/10/2024, n. 27897); può rammentarsi che per costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto revocatorio in assunto rilievo, ex art. 395 n. 4, cod. proc. civ., presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali e deve:

a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;

b) risultare con immediatezza e obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;

c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. tra le molte Cass., 09/05/2025, n. 12291, che in motivazione rimanda a Cass.n. 3362 del 2025, Cass. n. 18407 del 2024, e Cass. n. 12994 del 2022; cfr. Cass., Sez. U., 19/04/2024, n. 20013); la censura in questa sede proposta: - non si misura con tale perimetro di ammissibilità del ricorso in parola; - e neppure si misura, fermo il descritto quadro ricostruttivo, con la ragione decisoria secondo cui la domanda di manleva era stata svolta in uno alle opposizioni esecutive rimaste senza impugnazione, con scioglimento di ogni assunta connessione; in buona sostanza ciò che si denuncia vorrebbe esso stesso avere la natura di un preteso errore di diritto e non di fatto, giacché la prospettazione della parte ricorrente addebita a questa Corte di avere apprezzato male sotto il profilo della qualificazione in iure quella che si indica – peraltro con assertoria licenza linguistica - come proposizione della domanda di manleva non già come retta dalla congiunzione “e”, dopo quella di opposizione agli atti esecutivi, ma dalla proposizione “con”; il singolare preteso errore di diritto, peraltro, sarebbe (stato) all’evidenza inesistente, atteso che il proporre un’opposizione esecutiva “con” domanda di manleva verso un terzo, e il proporre detta opposizione “e” una tale domanda di manleva, sono alternative del tutto formali che in alcun modo escludono l’oggettivo cumulo di domande; spese secondo soccombenza; la plateale inammissibilità del ricorso, quale sopra ricostruita, costituisce univoco indice dell’abuso dello strumento processuale che giustifica la condanna officiosa a titolo di responsabilità processuale aggravata (cfr., Cass., 25/12/2024, n. 34429).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in 7.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna parte ricorrente al pagamento di 3.500,00 euro, in favore della parte controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore im