Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to irreducible contradiction in lower court's reasoning regarding contractual clauses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment contained an irreducible contradiction between its findings on jurisdiction and the defendant's lack of standing. The appellant argued that the defendant implicitly accepted the transport contract by raising jurisdictional objections based on its terms, yet the lower court ruled the defendant was not liable for payment. The court held that since both the jurisdictional and standing exceptions stemmed from the same contract clauses, the defendant's actions were logically inconsistent, rendering the judgment's reasoning irreconcilable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 1692 c.c.: A judgment is rendered inadmissible if it contains an irreducible contradiction where a party's actions regarding contractual clauses simultaneously establish and deny their legal standing or liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25788/2022 R.G. proposto da F.P.TRANS S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA all’indirizzo indicato nella PEC del proprio difensore, avvocato MARCELLO TORTORA (TRTMCL66D25F481I) -ricorrente- contro NUMBER 1 LOGISTIC GROUP S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'ANSELMO 7, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CARBONE (CRBSVT79D12H792Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO LOPEZ DE GONZALO (LPZMRC56R08D969F) e MIRKO SCAPINELLO (SCPMRK76A21D205Q) -controricorrente- nonchè contro GAMBARDELLA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell’avvocato ISAIA SALES (SLSSIA81T10F912K) rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO CASTALDI (CSTFPP46H09F912P) -controricorrente- nonchè contro BARILLA G R FRATELLI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'ANSELMO 7, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CARBONE (CRBSVT79D12H792Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MIRKO SCAPINELLO (SCPMRK76A21D205Q) e MARCO LOPEZ DE GONZALO (LPZMRC56R08D969F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1742/2022 depositata il 04/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la società FP Trans S.r.l. ha chiesto il pagamento dei corrispettivi di trasporti effettuati in favore della società Gambardella s.r.l. con sede in Pagani, documentati dalle relative bolle di consegna. La società Gambardella s.r.l. ha proposto opposizione a detto decreto, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Parma, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva,non avendo intrattenuto alcun rapporto con FP Trans bensì ordinato le merci alla venditrice/mittente società Barilla G. e R.
Fratelli S.p.A., con la pattuizione che le relative spese di trasporto restassero a carico di quest’ultima; ha chiesto quindi estendersi il contraddittorio nei confronti di Barilla G R Fratelli s.p.a. Barilla si è costituita in giudizio eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e chiedendo di estendere il contraddittorio nei confronti del vettore, Number 1 Logistics Group s.p.a., quale committente di FP Trans per i trasporti per cui è causa. Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n.1450/2014 ha accolto l’eccezione sollevata dalla parte opponente e declinava la propria competenza per territorio in favore del foro di Parma.
La causa veniva riassunta dalla società FP Trans s.r.l. La società Number 1 Logistics Group S.p.A. si costituiva riconoscendo il difetto di legittimazione passiva della società Gambardella s.r.l. quale destinataria finale della consegna delle merci acquistate con contratto stipulato con la societàBarilla G. e R. Fratelli S.p.A., e deduceva che i corrispettivi che la F.P Trans poteva legittimamente chiedere erano solo quelli concordati nell’allegato A) del contratto stipulato in data 01.01.2011. Le medesime prestazioni erano già state fatturate e pagate tramite bonifico da parte di Number 1, ma tale pagamento era stato rifiutato da F.P Trans.
Le societàBarilla G. e R. Fratelli S.p.A. e Number 1 Logistics Group s.p.a. chiedevano la condanna della F.P Trans per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale di Parma con la sentenza n. 99 del 2018 rilevava che in deroga agli artt. 1689 comma 2 e 1692 c.c. (che prevedono l’obbligo del destinatario di adempiere al pagamento dei crediti del vettore), le parti –Number 1 e F P Trans- in ragione della loro autonomia contrattuale, avevano pattuito che il soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni fosse Number 1, che aveva sempre adempiuto a tale obbligo con conseguente difetto di titolarità passiva di Gambardella.
La società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. aveva affidato il trasporto delle merci di cui è causa a Number 1, la quale, a sua volta aveva stipulato, in data 01.01.2011, un contratto di trasporto con FP Trans e tale accordo aveva natura di contratto quadro, contenente condizioni generali e non consentiva di individuare ex ante i singoli destinatari dei trasporti di volta in volta affidati alla F.P. Trans. s.r.l. Il Tribunale osservava che FP Trans aveva agito nei confronti della Gambardella anche ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 127 del 2010, in ragione del quale il vettore finale “ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto", ma Gambardella, quale destinatario finale della prestazione di trasporto, non poteva essere qualificata come committente.
P.Q.M condannando Number 1 Logistics s.p.a. al pagamento a favore della F.P. Trans s.r.l. della minore somma di € 5.400,00 oltre IVA. Avverso detta sentenza proponeva appello FP Trans fondato su due motivi. Si costituiva Number 1 Logistics Group S.p.A, con comparsa di costituzione, contenente appello incidentale, con la quale chiedeva il rigetto del proposto appello e la riforma parziale dell’impugnata sentenza. Si costituiva in giudizio Barilla G R Fratelli S.p.A. con comparsa di costituzione con la quale chiedeva il rigetto del gravame, associandosi alle difese svolte sui motivi di appello da Number 1 e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Gambardella S.r.l. insisteva per il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 4 agosto 2022 riteneva parzialmente fondato l’appello principale, limitatamente alla condanna ex art. 96 c.p.c, mentre rigettava quello incidentale rilevando, preliminarmente, che l’eccezione sollevata dalla convenuta Gambardella doveva più correttamente qualificarsi quale difetto di titolarità passiva del rapporto, in luogo di difetto di legittimazione passiva. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione F.P. Trans s.r.l. affidandosi a due motivi.
Resistono con separati controricorsi, La Gambardella S.p.A., Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. e Number 1 Logistics Group s.p.a. La ricorrentee le controricorrenti società Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. e Number 1 Logistics Group s.p.a. depositano rispettiva memoriaex art. 380 bis-1 c.p.c. Gli altri intimatinon hanno svolto attività difensiva . Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrentedenunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1689 e 1692 c.c. Sostiene che la resistente sarebbe stata obbligata al pagamento del corrispettivo del trasporto in favore di essa ricorrente, che erroneamente sarebbe stata dichiarata dalla Corte d’Appello di Bologna, la carenza di titolarità passiva del rapporto in capo alla Gambardella s.p.a., e che sarebbe errata la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che la committente Number 1 Logistics Group s.r.l. e il vettore avessero stipulato, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, un contratto di trasporto, con specifiche pattuizioni in punto di determinazione e quantificazione dei pagamenti dovuti, per cui tale contratto conteneva clausole che escludevano qualsiasi obbligo di pagamento a carico del destinatario.
Quanto alla violazione degli artt.1689 comma 2 e 1692 comma 2 c.c. ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., censura la sentenza laddove ha ritenuto che “dal riesame della documentazione in atti alla luce dei motivi di appello, si deve ribadire che Gambardella è priva della titolarità passiva del rapporto, in quanto la committente (Number 1) e il vettore (FP Trans), nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, hanno stipulato un contratto di trasporto, con specifiche pattuizioni in punto di determinazione e quantificazione dei pagamenti dovuti”.
Al contrario, secondo la ricorrente, dal tenore letterale dell’art. 6 non emergerebbe l’obbligo esclusivo del committente al pagamento delle spese di trasporto come riportato nella motivazione della sentenza, ma solo un impegno generico che comunque non rappresenta la deroga prevista dall’art.1692 comma 2 cod. civ. che deve essere dedotta in modo specifico dalle parti in causa, circostanza che non rientra nell’ambito del regolamento contrattuale di cui all’art. 6 richiamato dalla Corte di Appello di Bologna. Il motivo è inammissibile perché nella prima parte non si confronta con la motivazione della Corte territoriale e nella seconda perché censura irritualmente i criteri ermeneutici di interpretazione del contratto.
Sotto il primo profilo la Corte ha precisato che il riferimento alle norme codicistiche oggi nuovamente richiamate è inconferente perché nel contratto le parti avevano derogato alla disciplina degli artt. 1689 e 1692 c.c., così come ritenuto legittimo da questa Corte (Cass n. 18300/2003) per cui “l'onere delle spese di trasporto può essere modificato o addirittura invertito e che quindi le parti, con un'espressa clausola contrattuale ("franco di porto" o altra equivalente), possono derogare all'art. 1692 2 comma c.c., ponendole a carico del mittente, nel qual caso il destinatario ha diritto alla riconsegna della merce senza il previo pagamento al vettore (o al sub vettore) del prezzo del trasporto: e se così fosse, non è dubbio che obbligata al pagamento del corrispettivo dei trasporti alla sub vettore sarebbe il vettore sub mittente”.
Tale clausola contrattuale non viola lacuna norma imperativa (Cass.15 maggio 2018 n. 11744 e Cass. 2 settembre 2022 n. 25969). Quanto al secondo profilo, si prospetta una interpretazione diversa delle clausole contrattuali senza alcun riferimento, neppure implicito, ai criteri ermeneutici previsti dal Codice civile. Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168;
Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715). Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. Secondo la ricorrente l’eccezione d’incompetenza per territorio e l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Gambardella s.r.l. per gli stessi fatti di causa sarebbero tra di loro logicamente incompatibili e costituirebbero un riconoscimento della titolarità passiva in capo alla Gambardella. La Corte di Appello di Bologna avrebbe dovuto argomentare sotto il profilo della coerenza logico formale il proprio convincimento affinché, nell’ambito della stessa motivazione della sentenza, possano convivere congiunzioni contrastanti, quali la carenza di legittimazione passiva nel pagamento delle spese di trasporto e l’eccezione dell’incompetenza per territorio in favore del foro di Parma a seguito del subentro al committente del trasporto da parte del destinatario.
Il motivo è inammissibile perché non rilevante, giacché non attinge la ratio decidendi della statuizione impugnata secondo cui la resistente Gambardella non era obbligata al pagamento per l’esistenza di apposito patto derogatorio dell’art. 1692 c.c. A prescindere da ciò si deduce, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., la irriducibile contraddittorietà della sentenza, ma tale carattere dovrebbe "emergere immediatamente e direttamente dal testo stesso della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (Cass. 19 maggio 2022 n. 16170) mentre nel caso di specie si tratta di una tesi che si fonderebbe su un implicito riconoscimento della qualità di titolare passivo del rapporto conseguente ad un’eccezione di incompetenza territoriale fondata sul tenore letterale del contratto.
In sostanza, secondo la ricorrente eccependo l’incompetenza in base alla corrispondente clausola del contratto tra F.P. Trans e Number 1, Gambardella avrebbe aderito al contratto di trasporto e tale adesione sarebbe incompatibile con la contestazione della propria legittimazione passiva al pagamento del corrispettivo del trasporto. A prescindere dal fatto che questa tesi non potrebbe rendere la motivazione della Corte irriducibilmente contraddittoria, va osservato che tanto l’eccezione di incompetenza, quanto quella di difetto di legittimazione passiva traggono origina dalle clausole del contratto, stipulato tra F.P. Trans e Number 1.
La Gambardella, nel momento in cui viene convenuta in giudizio con una domanda fondata sul contenuto del contratto tra F.P. Trans, fa riferimento a tale negozio sia per eccepire l’incompetenza che per escludere la debenza di pagamenti. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento:a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge;
b) della somma di euro 5.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., in favore della controricorrente società Barilla;
c) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge;
d) della somma di euro 5.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., in favore della controricorrente societàNumber 1 Logistics Group S.p.A.;
e) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge ; della somma di euro 5.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., in favore della controricorrente societàLa Gambardella S.p.A. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel