Cassation Court dismisses company appeal but allows individual partner's claim on interest start date for tort damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal filed by the limited partnership company inadmissible because the lower court awarded damages solely to the individual partner. However, the Court accepted the individual partner's argument that compensatory interest on repair costs should accrue from the date of the damage, not the final technical report. Consequently, the judgment was quashed regarding the interest start date and remanded for a new ruling on this specific point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1219 c.c.; Art. 1712 c.c.: Compensatory interest on non-monetary damages (danno emergente) begins to run from the date the damage occurs, not from the date of the final technical report or completion of repairs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24825/22proposto da: -) Gemelli Giuseppe , “ FIAT Giuseppe Gemelli Figli di Giuseppe Gemelli” s.a.s. , quest ’ ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue domiciliatiex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoChiara Mostaccio; -ricorrenti - contro -) Condominio dell ’ immobile denominato “Lloyd Internazionale” , rappresentato dall ’ amministratore pro tempore , domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Alessandra Processo; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina 1° settembre 2021 n. 353; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. La società “Giuseppe Gemelli e figli di Giuseppe Gemelli s.a.s.” (d ’ ora innanzi, “la GGF”) gestisce una rivendita di autovetture nella città di Milazzo. La società dispone di un locale adibito ad autosalone incluso in un fabbricato condominiale denominato “Condominio Lloyd Internazionale” (d’ora innanzi, “il Condominio”). Oggetto: danno emergente da fatto illecito - mora debendi - decorrenza. N.R.G.: 24825/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 2. Nel 1988 la società GGF ed il suo accomandatario in proprio convennero dinanzi al Tribunale di Messina il Condominio, allegando che all’interno dell’autosalone si erano verificati infiltrazioni di liquami e chiedendone la condanna alla rimozione delle cause ed al risarcimento del danno.
3. Dopo sette anni di giudizio (1995) la causa venne riassunta dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (verosimilmente, a seguito dell’istituzione del nuovo Tribunale, in forza della l. 26 luglio 1991, n. 246). Dopo altri ventitré anni, con sentenza 30.6.2018 n. 706, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò la domanda, ritenendo che il danno fosse ascrivibile a responsabilità d’un singolo condòmino e non dell ’ intero condominio. La sentenza fu appellata da ambo i soccombenti.
4. Con sentenza 1°.9.2021 n. 353 la Corte d’appello di Messina accolse il gravame. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ritenne sussistente la responsabilità del Condominio in quanto proprietario e custode degli impianti e manufatti la cui rottura aveva provocato le infiltrazioni. Condannò il Condominio sia al risarcimento del lucro cessante patito dalla GGF a causa della forzosa riduzione delle vendite; sia al risarcimento del danno emergente consistito nelle spese sostenute da Giuseppe Gemelli per eliminare la causa delle infiltrazioni.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Giuseppe Gemelli e dalla GGF con ricorso fondato su un motivo. Il Condominio ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE N.R.G.: 24825/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 1. Con l’unico motivo di ricorso è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha accordato a Giuseppe Gemelli gli interessi compensativi sulle somme spese per la riparazione dei danni e l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni con decorrenza dal 10 dicembre 2015, data in cui il consulente tecnico d’ufficio ha deposit at o il rendiconto finale delle spese dimostrate dall’attore-danneggiato.
Sostengono i ricorrenti che gli interessi compensativi si sarebbero dovuti conteggiare con decorrenza dalla data delle singole spese, e non già dalla data del deposito della consulenza d’ufficio. 1.1. Il ricorso è stato proposto da Giuseppe Gemelli sia “in proprio ” che “quale titolare” (sic) della società GGF. La domanda proposta dal socio accomandatario di una società in accomandita ovviamente è riferibile a quest’ultima, non certo al suo amministratore. Tuttavia, il ricorso proposto dalla GGF è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha accordato il risarcimento del danno emergente al solo Giuseppe Gemelli. 1.2.
Con riferimento a quest’ultimo il ricorso è fondato. La somma spesa per ripristinare lo status quo di un immobile danneggiato dal fatto illecito del terzo costituisce un danno emergente di natura aquiliana. Il relativo credito risarcitorio, dunque , non è un ’ obbligazione di valuta, ma un’obbligazione di valore, rispetto alla quale il debitore è in mora ex articolo 1219 c.c. dal giorno in cui il danno viene ad esistenza, e da tale data è tenuto al pagamento degli interessi compensativi, conteggiati secondo i criteri stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte con la nota sentenza 17 febbraio 1995 numero 1712. 1.3.
Le spese del presente giudizio di legittimità dovute a Giuseppe Gemelli saranno liquidate dal giudice di rinvio. N.R.G.: 24825/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 Quanto alla posizione della GGF, reputa la Corte che le spese di lite vadano compensate, dal momento che la formale proposizione del ricorso anche da parte della suddetta società non ha comportato oneri di difesa aggiuntivi per il condominio controricorrente. P.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla “FIAT Giuseppe Gemelli Figli di Giuseppe Gemelli” s.a.s.; (-) compensa integralmente tra la “FIAT Giuseppe Gemelli Figli di Giuseppe Gemelli” s.a.s. ed il Condominio le spese del presente giudizio di legittimità; (-) accoglie il ricorso proposto da Giuseppe Gemelli , cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente “FIAT Giuseppe Gemelli Figli di Giuseppe Gemelli” s.a.s., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom