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Ordinanza — n. 5962/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows refund claim based on recent constitutional invalidation of energy excise surcharge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5962/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the refund claim against ERG s.p.a. by the liquidated company Dorotea di Giuseppe Alfano C. s.r.l., overturning the Second Instance Court's rejection. The appellant argued the energy excise surcharge violated EU law, but the lower courts had previously ruled against this. The Court granted the request because recent decisions declared the specific surcharge unconstitutional, making the lower court's reliance on EU law arguments unnecessary and the original judgment legally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 702 c.p.c.; Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.: When a statute is declared unconstitutional, prior judgments relying on its validity for EU law arguments are superseded by the constitutional ruling, allowing immediate relief for the affected party.

Parole chiave

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energy excise surcharge constitutional invalidity refund of undue payments Cassation procedure EU law contravention liquidation company superseding precedent restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 702 c.p.c.
Nel 2021 con ricorso ex art. 702 bisc.p.c.
Art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.
28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025
Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055
13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24397/24proposto da: -)Dorotea di Giuseppe Alfano C. s.r.l. in liquidazione, quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Francesco Mandara, Ciro Gallo e Gianluca Chierchia; -ricorrente - contro -) ERG s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoFilippo Di Peio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 1 6 settembre 202 4 n. 3584; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2021 con ricorso ex art. 702 bisc.p.c. la società Dorotea di Giuseppe Alfano e C. s.r.l. in liquidazione (d’ora innanzi, “la Dorotea”) convenne dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la società ERG s.p.a., allegando di avere stipulato con la convenuta un contratt o di somministrazione di energia elettrica e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme ad essa versate tra il 2010 ed il 2011 a titolo di addizionale all’ accis a Oggetto: indebito - addizionale alle accise sui consumi di energia elettrica N.R.G.: 24397/24 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 sull’energia elettrica, istituita con d.l. 28 .11. 1988 n. 511 ( convertito con modificazioni dalla l. 27.1.1989, n. 20).

A fondamento della domanda dedusse la contrarietà delle suddette norme al diritto comunitario.

2. Il Tribunale di Torre Annunziata,con ordinanza 16.2.2022 n. 522, accolse la domanda. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 16.9.2024 n. 3584 , accolse il gravame proposto dalla ERG e rigettò la domanda della Dorotea.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Dorotea con ricorso fondato su tre motivi. La ERG ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché il ricorso va accolto: in fattispecie al tutto sovrapponibile, benché decisa dai giudici del merito modo opposto rispetto alla sentenza qui impugnata , è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare la fondatezza, fin dalla sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice stesso, sia in punto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta: e tanto sia pure per un profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità,con effetto sostanzialmente ex tunc , della normativa che l’aveva giustificava fino alla sua abrogazione - da quello in origine agitato, N.R.G.: 24397/24 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà -a vario titolo - al diritto eurounitario.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q. m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli , in diversa composizione , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile