Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Marina Di Rocce Rosse Srl and Easy Hotel Srl had submitted a proposal for judgment definition but did not formally ask for the ruling before the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and ordered the appellants to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request the decision of the appeal within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4817/2025 R.G. proposto da: Marina Di Rocce Rosse Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Easy Hotel Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Filomena Alaia (LAAFMN70C58I893A) unitamente all’avvocato Bruno Meoli (MLEBRN66M23A509M) -ricorrenti- contro Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 330/2024 depositata il 31/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4817/2025 Numero sezionale 85/2026 Numero di raccolta generale 5945/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. Roma, il 27/2/2026 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 4817/2025 Numero sezionale 85/2026 Numero di raccolta generale 5945/2026 Data pubblicazione 16/03/2026