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Ordinanza — n. 5943/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation suit against 'person to be named' contract sellers for creditor evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5943/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the bankruptcy trustee's revocation action against Marcellino Albi and his children regarding a sale of real estate and company shares. The court held that parties to a preliminary contract for a 'person to be named' are passively legitimated in revocation proceedings because the preliminary act is an integral part of the evasion sequence. Consequently, the court rejected the defendants' arguments regarding lack of standing and the timing of the fraudulent intent.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 1550 c.c.: Parties to a preliminary contract for a 'person to be named' are passively legitimated in ordinary revocation actions because the preliminary act constitutes an integral part of the fraudulent sequence leading to the final disposition.

Parole chiave

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revocatoria ordinaria persona da nominare legittimazione passiva simulazione contratti evizione crediti contratto preliminare patrimonio fallito azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Il ricorrente riconosce che secondo il consolidato orientamento di questa Corte anche un credito litigioso è idoneo a fondare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. (Cass.
Art. 1550 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 c.c
Il ricorrente riconosce che secondo il consolidato orientamento di questa Corte anche un credito litigioso è idoneo a fondare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.
art. 1405 c.c
Questo orientamento è condivisibilein quanto lo stipulante, non solo con la propria dichiarazione di volontà contribuisce all’effetto dispositivo, e dunque al danno causato al creditore, ma altresì, ove non eserciti l’electionei termini (art. 1405 c.c.), oppure ove il terzo non accetti (art.
articoli 2901 c.c
4.- Con il primo motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione degli articoli 2901 c.c.
art. 2901 cod. civ
Il ricorrente riconosce che secondo il consolidato orientamento di questa Corte anche un credito litigioso è idoneo a fondare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17365/2011
Cass. 15215/2018
Cass. 17067/2019
15215/ 2018; Cass. 17067/2019).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21163/2023 R.G. proposto da ALBI MARCELLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONACCI STEFANO (NTNSFN56L30L781K) e domiciliato ex lege in Roma, presso la Corte di Cassazione. -ricorrente- contro FALLIMENTO BERBERA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDI ALBERTO (RNLLRT67C28G273G). -controricorrente- nonchécontro AM S.N.C. DI ALBI RICCARDO C, ALBI RICCARDO, ALBI FEDERICA, ALBI MONICA, ALBI MARCELLINO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da ALBI MONICA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato MASSELLA MICHELE (MSSMHL60L29L781K) -ricorrente incidentale- ALBI FEDERICA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSELLA MICHELE (MSSMHL60L29L781K) , con studio in Verona, via Nino Bixio, 22 -ricorrente incidentale- ALBI RICCARDO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSELLA MICHELE (MSSMHL60L29L781K) -ricorrente incidentale- contro ALBI MARCELLINO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1730/2023depositata il 31/08/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. FATTI DI CAUSA Marcellino Albi è stato amministratore della società Berbera srl. Dopo il fallimento di quest’ultima, il curatore ha intrapreso, presso il Tribunale di Venezia, una causa per far accertare la responsabilità dell’Albi nella gestione della società ed ottenere dunque il risarcimentodei danni da costui causati. Nel frattempo, con un contratto preliminare per persona da nominare, stipulato il 25.3.2016, Marcellino Albi ha promesso in vendita alcuni beni immobili ai suoi figli, Federica, Riccardo e Monica.

Con atto del 25.3.2016, è stato stipulato il contratto definitivo con il quale,sciogliendo la riserva, i figli hanno nominato come acquirente la società AM srl, costituita poco prima dalle stesse parti del contratto. Inoltre,Marcellino Albi ha altresì venduto in favore della figlia Monica la piena proprietà della quota del 10% della suddetta societàAM srl. E dunque,il Fallimento Berbera srl ha agito in giudizio per far dichiarare, in primo luogo, la simulazione ed , in subordine , la revocatoria di questi due atti di disposizione, convenendo in giudizio siaMarcellino Albi sia i figli stipulanti , sia infine la società AM srl che si era resa acquirente dei beni immobili.

Si sono costituiti sia Marcellino A lbi , il quale ha contestato i presupposti per la revocatoriasostenendo di aver venduto a prezzo congruo, sia i figli , che invece hanno chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la responsabilità ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva sul presupposto di non essere loro gli acquirenti del bene oggetto di revocatoria. Il Tribunale di Verona, esclusa la simulazione, ha accoltola domanda di revocatoria, con decisione confermata dalla Corte di appello di Venezia, avverso la quale propone ora ricorso per Cassazione Marcellino A lbi con tre motivi di censura , cui hanno aderito con un ricorso incidentalei figli Federica Riccardo e Monica, con due motivi di censura.

Il Fallimento Berbera srl si è costituito con controricorso avverso al ricorsoprincipale di Marcellino Albi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Il ricorso principale di Marcellino Albi. 1.1.-Con il primo motivo il ricor rente in via principale A lb i denunzia violazione degli articoli 2901 del codice civile e dell’art. 111 del codice di procedura civile. Si duole non essersi considerato che la revocatoria presuppone che chi agisce in giudizio sia creditore del convenuto. È vero che ai fini della possibilità dell'azione non è necessario che il credito sia accertato con sentenza o riconosciuto con dichiarazione negoziale, potendo la revocatoria essere legittimata anche da un credito ancora controverso, ma tuttavia è necessario, secondo il ricorrente, che quando il credito è per l'appunto, controverso, il giudice effettui una valutazione, sia pure incidenter tantum, della fondatezza di quel credito.

Diversamente, si rischia di accordare la revocatoria a tutela di crediti inesistenti. Si duole che la corte d'appello non abbia nella specie condotto alcuna indagine sulla probabile fondatezza del credito fatto valere dal fallimento a giustificazione della revocatoria. Il motivo è infondato. Il ricorrente riconosce che secondo il consolidato orientamento di questa Corte anche un credito litigioso è idoneo a fondare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. (Cass. 5619/ 2016; Cass.23208/ 2016; Cass. 1593/ 2020; Cass. 15275/ 2023), non dovendo nemmeno farsi luogo a sospensione del procedimento inattesa che il credito litigioso venga accertato (Cass. 3369/ 2019).

Lamenta tuttavia che il giudice deve in ogni caso delibare la fondatezzadel credito azionato, ammettendo la revocatoria solo ove lo ritenga probabile. Fa al riguardo richiamo ai precedenti costituiti da Cass. 17257/ 2013 e da Cass. 22859/ 2019. In tali decisioni la S.C. ha viceversa ribadito che anche un credito litigioso può giustificare l’ azione revocatoria, proprio perché l’accertamento di quel credito è fatto dal giudice della revocatoria incidenter tantum, dove questa formula è riferita all’esistenza del credito e non già alla sua fondatezza: il giudice della revocatorianon è il giudice del credito, quindi è sufficiente che prenda atto della esistenza di un credito controverso e tale presa d’atto è inc i denter tantum, ossia non costituisce accertamento del credito, né tantomeno della sua fondatezza.

Né può d’altro canto sottacersi che le ragioni poste a fondamento della dedotta inesistenza del credito presuppongono accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità. 2.- Con il secondo motivo il ricor rente in via principale denunzia violazione degli articoli 2697, 2729 c.c. e 116 cpc. Il ricorrente contesta la tesi dei giudici di merito secondo cui i figli, stipulanti il preliminare per persona da nominare, avevano consapevolezza del fatto che l’atto era stipulato al fine di sottrarre un bene alla garanzia del creditore.

Lamenta che l’elemento soggettivo è istato nella specie erroneamente ravvisato sussistente sulla base di dati non indicativi dellaconsapevolezza. Contesta l’accertamento fatto dai giudici di merito e lo fa opponendo a tale accertamento elementi di fatto diversi. Ed in particolare la circostanza che l’alienazioneavrebbe riguardato il solo terreno e non le opere ivi esistenti. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non contesta invero la correttezza del procedimento presuntivo, ossia il corretto uso delle presunzioni (di cui si sono avvalsi i giudici di merito ), non assume violazione dei criteri legali che guidano quel procedimento; piuttosto oppone una diversa ricostruzionedei fatti.

A fronte degli indizi valutati da i giudici di merito (parentela, partecipazione nella medesima società, stipula comunque di altri atti) il ricorrente non dice alcunché, tra l’altro, sulla natura indiziaria di tali elementi, limitandosi ad una apodittica contestazione della realtivarilevanza. 3.- Con il terzo motivo il ricor rente in via principale denunzia violazione degli articoli 1391, 2901, 2 72 7 e 2729 c.c. nonché 116 La questione attienealla consapevolezza da parte dei figli, stipulanti il preliminare e aventi l’onere di fare l’ electio della persona da nominare.

Sostiene il ricorrente che l’elemento soggettivo, nella revocatoria, quando ne è oggetto un preliminare per persona da nominare, va accertato incapo al terzo acquirente e non già in capo allo stipulante: è il terzo acquirente che beneficia degli effetti, mentre lo stipulante intervienesolo formalmente. Dunque,avrebbero errato i giudici nel verificare se i figli, stipulanti, fossero consapevoli, o dovessero esserlo, del danno arrecato al creditore, in quanto tale accertamento andava semmai svolto in capo all’effettivo terzo acquirente, ossia alla società AM, nominata dagli stipulanti al momento del definitivo.

Il motivo è infondato. Nella revocatoria ordinaria del contratto di compravendita perpersona da nominare , la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2, ultima parte, c.c., va effettuata, in via di priorità, con riferimento alla posizione dello stipulante in occasione della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di "electio amici", mentre il controllo dello stato soggettivo del terzonominato va effettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo (Cass. 13265/ 2024e, nello stesso senso Cass. 12120/ 2020).

Questo orientamento è condivisibilein quanto lo stipulante, non solo con la propria dichiarazione di volontà contribuisce all’effetto dispositivo, e dunque al danno causato al creditore, ma altresì, ove non eserciti l’electionei termini (art. 1405 c.c.), oppure ove il terzo non accetti (art. 1402 secondo comma c.c.), il contratto ha effetti tra le parti originarie, dunque nei confronti dello stesso stipulante . Ma ciò che più conta, è che l’atto di disposizione è reso possibile grazie alla dichiarazione di volontà dello stipulante .

L’accettazione del terzo giunge a contratto perfezionato. Sono dunque rimaste giustamentedisattese le ricostruzioni che spiegano il contratto per persona da nominare nei termini di una fattispecie a formazione progressiva. Ed infatti lo stipulanteè già impegnato dalla conclusione dell’accordo, qualora non proceda alla nomina (art. 1405 c.c.). Se allora il terzo, ossia il designato, accetta un regolamento contrattuale già predisposto da promittente e stipulante , vuol dire che quel regolamento nasce sempre e solo tra stipulante e promittente, mentre l’individuazioneterzo, del nominato, attiene alla fase esecutiva.

Il contratto autorizzauna delle parti, lo stipulante, a modificare il profilo soggettivo del rapporto mediante sostituzione delterzo a sé. Il che dunque spiega perché l’indagine sullo stato soggettivo vada svolta innanzitutto incapo allo stipulante. 4.- Con il primo motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione degli articoli 2901 c.c. e 81 e 100 cpc. Lamentano di non essere legittimati passivi dell’azione revocatoria in argomento, in quanto meri stipulanti, laddove parti della vendita sono Marcellino Albi e la società AM srl, ossia il terzo da loro nominato.

I ricorrentisostengono di essere intervenuti solo per “comunicare ex art. 1401 ss.cc il nominativo della persona che avrebbe acquistato i diritti ed assunto gli obblighi del contratto“ (p. 10 del ricorso incidentale). Del resto, la dichiarazione di inefficacia nei loro confrontinon garantirebbe alcun vantaggio al creditore. Inoltre, il loro intervento ha riguardato il solo preliminare, mentre il definitivo è stato stipulato con il terzo nominato. Il motivo è infondato. Atteso quanto già osservato in relazione al ruolo dello stipulantenel contrattoper persona da nominare, che non si limita ad intervenire per comunicare formalmente il nominativo ( come sostengono i ricorrenti ) in quanto lo stipulante determina il contenuto contrattuale insieme al promittente, va ulteriormente osservato quanto segue.

Giusta principio consolidato in tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'"eventus damni" rispetto al creditore procedente va valutata in riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore; per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato, invece, in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla "ratio" dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamentodel terzo nello svolgimento della propria autonomia privata (Cass. 17365/ 2011;

Cass. 15215/ 2018; Cass. 17067/2019). A tale stregua, l’elusione del credito è frutto di un procedimento di cui fanno parteintegrante sia il preliminare che il definitivo: senza il primo non si avrebbe il secondo, e la stipula del primo obbliga le parti a stipulare il secondo. Ne derivache gli stipulanti di un preliminare, sebbene per persona da nominare, sono passivamente legittimati nell’azione revocatoria, non ostando a tale legittimazione né la circostanza che essi sono stati parte solo delpreliminare ( poiché anche tale atto fa parte della sequenza di quelli elusivi del credito ) né la circostanza che in quell’atto hanno svolto il ruolo di stipulanti con riserva di nominare il terzo beneficiario- poiché, come si è visto prima , è lo stipulante a predisporregli effetti del contratto , che il terzo si limita ad accettare. 4.1.-Con il secondo motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione degli articoli91 e 92 cpc.

Si dolgono della condanna alle spese di lite, ribadendo di non essere legittimati passivi, e di non avere posto in essere l’atto lesivo delle ragioni di costui. Il motivo è infondato. Affermata la legittimazione passiva degli odierni ricorrenti in via incidentale stipulanti il preliminare per persona da nominare, la soccombenza giustifica la relativa condanna al pagamento del le spesedi lite. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, in via principale e incidentale, con compensazione tra i ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Fallimento controricorrente e poste a solid ale carico dei ricorrenti, principale e incidentale, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale . Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.800,00 ( di cui euro 7.600,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del Fallimento controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale, se dovuto,