Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished and costs awarded to defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit before the deadline. Although the defendant did not accept the withdrawal, the court ruled that the procedural act was valid under the Civil Procedure Code. Consequently, the case was closed, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the applicant renounces it within the statutory period, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5694/2025 R.G. proposto da: Luisa Raspaolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piscitelli (PSCNGL81H01F839U) -ricorrente- contro Kemon S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Giorgi (GRGGRL74B28H501E) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 750/2024 depositata il 30/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Rilevato che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta, ha depositato in atti rinunzia al ricorso, e che tale rinunzia non risulta in atti accettata dalla controricorrente KEMON SPA; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5694/2025 Numero sezionale 84/2026 Numero di raccolta generale 5942/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente KEMON SPA, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente KEMON SPA. Roma, 27/2/2026 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 5694/2025 Numero sezionale 84/2026 Numero di raccolta generale 5942/2026 Data pubblicazione 16/03/2026