Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct due to the appellant's failure to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period. The appellant, representing the client, did not request a decision on the appeal after 40 days elapsed since the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the losing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7110/2025 R.G. proposto da: Ferdinando Di Marco, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Argento (RGNMNL68A08H199B) unitamente all’avvocato Emanuele Liddo (LDDMNL42D26A2850) -ricorrente- contro Selmabipiemme Leasing S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Rizza (RZZSVT63D04D540C) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 346/2025 depositata il 13/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 7110/2025 Numero sezionale 83/2026 Numero di raccolta generale 5941/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente SELMABIPIEMME LEASING SPA, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente SELMABIPIEMME LEASING SPA. Roma, 27/2/2026 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 7110/2025 Numero sezionale 83/2026 Numero di raccolta generale 5941/2026 Data pubblicazione 16/03/2026