Cassation court dismisses appeal regarding late nullity exceptions in a guarantee dispute where the creditor's claim was the primary issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by guarantors against a second-instance judgment that deemed certain nullity exceptions untimely. The guarantors argued that exceptions regarding the nullity of the underlying lease and guarantee were raised too late, while the bank contended the exceptions were properly raised and the claim itself was invalid. The court ruled that because the nullity challenged related to the existence of the creditor's claim rather than the specific act being judged, it could not be raised as an exception by the guarantors and was not subject to absolute nullity rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: Exceptions regarding the nullity of the underlying contract must relate to the act being judged; if they merely challenge the existence of the creditor's claim, they cannot be raised as exceptions by the guarantor.
Parole chiave
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20941/2023 R.G. proposto da SPADOLINI ROSA ANNA, CESARELLI GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato VERILE FABIO (VRLFBA69S08D643Q) , presso il cui studio in Roma, via Liberiana 17, sono domiciliati. -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato BOTTAZZI LEONARDO (BTTLRD63M12B157Q), in Milano, via Corridoni, 1. -controricorrente- nonchécontro INTESA SANPAOLO PROVIS S.P.A., INTESA SANPAOLO SPA GIÀ MEDIOCREDITO ITALIANO SPA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3934/2023depositata il 31/05/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. FATTI DI CAUSA I signori Giuseppe Cesarelli e R osa A nna S padolini h anno prestato fideiussione a favore della società Sicoplast, la quale aveva contratto un debito con la società Centroleasing spa: quest'ultima aveva infatti concesso in leasing un bene produttivo alla società garantita, con contratto stipulato nel 2008.La Sicoplast si è resa inadempiente al pagamento dei canoni, omettendo di versarli per l'ammontare di 263.000 € circa. Nel 2009 i due garanti hanno costituito un fondo patrimoniale , nel qualehanno conferito tutti i loro beni immobili.
La società Mediocredito I taliano spa ha pertanto agito avanti al Tribunale di Roma per ottenere la revocatoria di tale atto , lamentando che la costituzione del fondo patrimoniale fosse volta a sottrarre i beni alla garanzia del suo credito, quale successore della società Centroleasing spa che-come detto- aveva concesso il leasing alla società garantita dai due ricorrenti. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda. Nella resistenza della costituitasisocietà Intesa Sanpaolo Provis spa , incorporante il M ediocredito italiano , e delle intervenut e società Portland Leasco srl e Portland SPV srl, quali cessionarie dei crediti della società Intesa Provis spa , l a corte di merito ha rigettato successivamente rigettato l’interposto gravame.
Avverso la decisione della corte di merito il Cesarelli e la S padolini propongono oraricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, di Resiste con controricorso lasocietà Intesa S an P aolo P rovis spa. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Va anzitutto esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controricorrente società Intesa Sanpaolo Provis spa , la quale eccepisce altresì il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado nei confronti di Portland SPV e Portland Leasco.
L'eccezione è infondata. Le società Portland sono subentrate ad I ntesa Sanpaolo in quanto cessionarie del credito. Il ricorso per c assazione è stato dagli odierni ricorrenti notificato solo ad Intesa Provis,e non anche alle società cessionarie . Secondo la controricorrente ciò comporta che nei confronti delle medesime la decisione di appello è passata in giudicato , dovendo conseguentemente dichiara rsi il suo difetto di legittimazione passiva in quanto, avendo ceduto il creditoalle altre società,ne ha perso la titolarità. L'eccezione è infondata.
Giusta principio consolidato “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art.111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione dellalegittimazione da parte del c edente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (Cass. 22424/ 2009). 2.- C on il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c.
Lamentano che la corte di merito non ha deciso la sollevata eccezione d ’ incompetenza basata sulla qualità di consumatore del convenuto Cesarelli, il quale aveva eccepito di avere prestato fideiussione non quale professionista, ma quale genitore del garantito. Sostengono infatti i ricorrenti che la qualità di consumatore era emersa dagli atti, ed era statapiù volte eccepita, e tale questione non era stata espressamente considerata dai giudici di appello. Il motivo è infondato. In realtà, la Corte di Appello ha posto in rilievo che oggetto del giudizio è non già l'atto compiuto quale consumatore (fideiussione) quanto bensì il fondo patrimoniale , sicché la dedotta circostanza secondo cui gli odierni ricorrenti avessero prestato la fideiussione come consumatori non condiziona la competenza territoriale nel presentegiudizio.
La pronuncia in argomento è invero sussistente, con conseguente infondatezza della mossa censura di violazione dell’articolo 132 cpc. 3.- Con il secondo motivo denunziano violazione degli artt. 18 - 19 - 20 c.p.c. e dell’art. 63 D. Lgs. N. 206/2005. I ricorrenti osservano come nel contratto di fideiussione era contenuta una clausola che determinava la competenza per territorio. E quella clausola andava applicata, con conseguente incompetenza del tribunale inizialmente adito. Il giudice di primo grado ha disatteso tale eccezione, facendo applicazionedei criteri di individuazione della competenza di cui agli articoli 18 e ss., ed ha deciso che:
“ Nel caso in esame, è stato correttamente adito il Tribunale di Roma, luogo in cui l’obbligazione è sorta e, essendo stato stipulato a Roma sia il contratto di fideiussione da cui discende l’obbligazione di pagamento dei convenuti, sia l’atto costitutivo del fondo patrimoniale impugnato in questa sede”. Questa statuizione è stata poi impugnata dai ricorrenti, che hanno ribadito come, sia nel contratto di leasing che in quello di fideiussione che lo garantiva, era convenzionalmentepattuito il foro di Firenze. Sostengono dunque che il giudice di appello avrebbe dovuto prendere atto di tale convenzionale scelta del foro.
Inoltre, ribadiscono che, al di là della clausola, ed è questione già vista nel motivo precedente, avrebbe dovuto seguirsi il foro del consumatore, avendo loro sottoscritto il contratto in quella veste (p. 12 -13 del ricorso). Il motivo è infondato. Ed infatti, entrambi i criteri, sia quello convenzionale che quello basato sulla qualità di consumatore, presuppongono che si facci a valere qui la fideiussione, ossia che si discuta degli effetti di quest’ultima: è nella fideiussione che è previsto il foro convenzionale, ed è nella fideiussione che i ricorrenti avrebbero agito quali consumatori.
Invece,oggetto di questa causa è il diverso contratto di costituzione del fondo patrimoniale, che non contiene alcuna clausola sulla competenza e che è irrilevante che sia stato sottoscritto da un imprenditore o da un consumatore. Questa ratioè stata, sia pure succintamente, fatta valere dai giudici di merito, i quali hanno osservato, per l’appunto, che i presupposti relativialla fideiussione non rilevano qui. E, ciò che conta maggiormente, è che tale rationon è qui impugnata. Ossia: davanti all’affermazione dei giudici di merito secondo cui, ai fini della competenza per territorio non bisogna fare alcun riferimento al contratto di fideiussione (meno ancora a quello di leasing), i ricorrenti replicano riproponendo la tesi che in quel contratto i criteri di competenza portano altrove.
E dunque non censurano la ratio decidendi, che è nel senso che si debba escludere riferimento alla fideiussione onde individuare la competenza: la ratio secondo cui la fideiussione non è utile a quel fine non è in realtà censurata, in quanto i ricorrenti ripropongono la tesi che sulla base della fideiussione la competenza sarebbe stata diversa. Ma nulla dicono sulla irrilevanza, a quel fine, di quel contratto, e nulla dicono dunque sulla necessità che il criterio di competenza sia attinto proprio da li. 4.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt.2909 cc, 329, 346 e 112 c.p.c.
Essi assumono di avere eccepito la nullità del leasing, in quanto stipulato in violazione del divieto del patto commissorio, con conseguente nullità della fideiussione. Il giudice di primo grado ha rigettato l’eccezione con l’argomento che la nullità di quei contratti era questione ultronea in questo giudizio, dove si discute della elusione del credito mediante un atto di disposizione compiuto dal debitore. I ricorrenti hanno impugnato questo capo di sentenza, ed i giudici di secondo grado hanno rigettato il motivo di appello osservando che la questione della nullità dei contratti “presupposti”, ossia quelli da cui nasceva il credito qui oggetto di “cautela” , era stata sollevata tardivamente –da uno solo dei ricorrenti, mentre l’altro non l’aveva neppure posta- e che dunque doveva ritenersi inammissibile in quanto ampliava il tema di decisione.
Ora i ricorrenti obiettano che la questione della tardività, rigettata implicitamente dal giudice di primo grado-che era entrato nel merito della eccezione-non era stata impugnata e dunque era giudicato che l’eccezione non fosse tardiva. Osservano,inoltre , che poiché si tratta di una nullità assoluta (era stato eccepito, come si è detto, il contrasto con una norma imperativa, quella che vieta il patto commissorio) non poteva addursi alcuna decadenza, essendo le nullità di quel tipo rilevabili sempre. 5.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 183 c.p.c., vecchia formulazione, per avere il giudice di merito ritenuto tardive le eccezioni di nullità del rapporto tra istituto di credito e debitrice principale, sollevate in sede di prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., e art. 1418 c.c. in relazione agli art. 2744, 1344 e 1526 c.c. Lamentano l’erroneità della decisione là dove l’e ccezione di nullità è stata considerata tardiva, avendola asseritamente sollevata con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c.
I motivi, che possono scrutinarsi insiemein quanto connessi , sono infondati. Essi postula no che sia passata in giudicato la questione della tardività, implicitamente rigettata dal giudice di primo grado e, secondo i ricorrenti, non appellata dalla controparte. Ma v’è da dire che alcunché la controparte aveva da appellare essendo su quellaquestione vittoriosa, nel merito. Invece ad appellare sono stati proprio i ricorrenti che hanno nuovamente devoluto al giudice di appello l’intera questione della nullità, e dunque anche la sua tempestiva deduzione.
E,del resto, a fronte del loro appello, il tema della tardività, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 3) , è stato riproposto proprio dalla società appellata, qui controricorrente. Dunque, perl’una e per l’altra via, quel tema è stato sottoposto ai giudici di appello, che avevano quindi il potere di esaminarlo. Né può obiettarsi che l’eccezione non poteva essere dichiarata tardiva, in quanto, trattandosi di nullità assoluta, non era soggetta a termini di decadenza. L’argomento, suggestivo, è infondato. Pur trattandosi di nullità di rilevabile d’ufficio, essa deve riguardare l’atto oggetto di giudizio, deve cioè trattarsi della nullità di un atto oggetto delladomanda.
Nella specieinvece la nullità riguardava atti diversi da quelli oggetto di giudizio ( il leasing e la connessa fideiussione ), la cui nullità serviva a privare di fondamento il credito qui fatto valere. Ossia: oggettodella eccezione era, per l’appunto, l’inesistenza del credito, rispetto al quale la nullità dei titoli di quel credito (leasing e fideiussione) era solo una questione presupposta. Come tale non rilevabile d’ufficio. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per i