Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal by the appellant within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally withdrew the request before the statutory deadline. Although the respondent had not accepted the withdrawal, the court ruled that the act of withdrawal was effective under the relevant procedural code. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant deposits a formal renunciation within the forty-day period following the notification of the proposal for judgment definition, resulting in the extinction of the proceedings regardless of the respondent's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8615/2025 R.G. proposto da: Claudio Cesare Maria Secchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Cordola (CRDVCN69P29A669E) -ricorrente- contro Fino 2 Securitisation Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Recalcati (RCLGNN55R21F205A) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 471/2025 depositata il 21/2/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Rilevato che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta, ha depositato in atti rinunzia al ricorso, e che tale rinunzia non risulta in atti accettata dalla controricorrente FINO 2 SECURITISATION SRL; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 8615/2025 Numero sezionale 82/2026 Numero di raccolta generale 5939/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente FINO 2 SECURITISATION SRL, seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente FINO 2 SECURITISATION SRL. Roma, 27/2/2026 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 8615/2025 Numero sezionale 82/2026 Numero di raccolta generale 5939/2026 Data pubblicazione 16/03/2026