Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a foundation, did not act after the proposal for judgment definition was communicated, while the respondent, a choir association, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the right to appeal, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10545/2025 R.G. proposto da : Fondazione Fem in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Barbagallo (BRBGFR57B06C351Y) -ricorrente- contro Associazione Coro Lirico in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Barletta Caldarera (BRLGPP71D09C351B) -resistente- nonchè contro Associazione Festival Euro Mediterraneo in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 935/2025 depositata il 11/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente ASSOCIAZIONE CORO LIRICO, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alla spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente ASSOCIAZIONE CORO LIRICO. Roma,27/