Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties argued over the validity of the appeal, but the court focused on the procedural lapse. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10823/2025 R.G. proposto da : Bianchi Mauro, Miraglia Giuseppina, Bianchi Nicolina, rappresentati e difesi dall'avvocato Serena Carlomagno (CRLSRN79L71E335Z) -ricorrente- contro Banca Agricola Commerciale Della Repubblica Di San Marino Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Vasi(VSAGRG49T17H501P) unitamente all’avvocato Sandro Turini (TRNSDR50A01H294H) -controricorrente- nonché contro Bianchi Achille -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 76/2025 depositata il 03/3/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SPA, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento,in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SPA. Roma,06/3/