Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Autonoleggi Bruggi, filed the appeal against a Milan appellate court ruling but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the losing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12123/2025 R.G. proposto da: Autonoleggi Bruggi S.a.s. Di Graziano Bruggi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Maxia (MXASFN68P41F205J) -ricorrente- contro Wind Tre S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio dell'Isola (DLLNTN78C31H501L) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3206/2024 depositata il 26/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12123/2025 Numero sezionale 79/2026 Numero di raccolta generale 5933/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente WIND TRE SPA, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente WIND TRE SPA. Roma, 27/2/2026 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 12123/2025 Numero sezionale 79/2026 Numero di raccolta generale 5933/2026 Data pubblicazione 16/03/2026