Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The appellant, S.c.i.t.e. S.r.l., challenged a lower court decision against Unicredit Leasing S.p.a. and Dobank spa but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a ruling constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12997/2025 R.G. proposto da: S.c.i.t.e. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Colamatteo (CLMMCL72C29B354B) -ricorrente- contro Unicredit Leasing S.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elio Ludini (LDNLEI46H30H501H) -controricorrente- nonché contro Dobank spa -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7492/2024 depositata il 29/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12997/2025 Numero sezionale 78/2026 Numero di raccolta generale 5931/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente UNICREDIT LEASING S.P.A., seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente UNICREDIT LEASING S.P.A. Roma, 06/3/2026 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 12997/2025 Numero sezionale 78/2026 Numero di raccolta generale 5931/2026 Data pubblicazione 16/03/2026