Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Tecnicoop Soc. Coop. A R.l., had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the losing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15983/2025 R.G. proposto da : Tecnicoop Soc. Coop. A R.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo De Cesaro (LRNNCL70P21H501I) -ricorrente- contro Comune Di Sorso in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Isetta (STTFRC40L21I452Y) -controricorrente- nonché contro Sardegna Holidays S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. d i Sassari n. 162/2025 depositata il 14/5/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COMUNE DI SORSO, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente COMUNE DI SORSO. Roma,il 27/2/20