Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Salaria Spv S.r.l., did not act within the statutory timeframe, while the respondents, Di Vito and Di Pierro, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19804/2025 R.G. proposto da : Salaria Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Luconi (LCNMSM64P09I921G) -ricorrente- contro Di Vito Valeria, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Balla (BLLPLA61M31H501N) unitamente agli avvocati Gianmarco Balla (BLLGMR91L08H501R), Luigi Reale (RLELGU59R23I838G) -controricorrente- contro Di Pierro Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Petroni (PTRNDR68B26H501X) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4279/2025 depositata il 07/7/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti DI VITO VALERIA nonché DI PIERRO GIOVANNI, quest’ultimo con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, in favore della controricorrente VALERIA DI VITO e del controricorrente GIOVANNI DI PIERRO, con distrazione delle spese liquidate in favore di quest’ultimo al difensore, dichiaratosi antistatario. Roma,6/