Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Agriconserve Rega, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, Met Energia Italia, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for definition within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20705/2025 R.G. proposto da: Agriconserve Rega Societa' Cooperativa Agricola in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Serafino (SRFPQL58D22I978I) -ricorrente- contro Met Energia Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Petriello (PTRMHL75P16F205E) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1870/2025 depositata il 25/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 20705/2025 Numero sezionale 74/2026 Numero di raccolta generale 5923/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente MET ENERGIA ITALIA SPA, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente MET ENERGIA ITALIA SPA. Roma, il 27/2/2026 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 20705/2025 Numero sezionale 74/2026 Numero di raccolta generale 5923/2026 Data pubblicazione 16/03/2026