Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5814/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against eviction from life-long gratuitous lease citing need for housing and statutory limits on review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5814/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Antognoloni Giuseppa against the Rome Court of Appeal's decision ordering her to vacate a property. The lower court ruled that the tenant, Pelle Maria, had proven her need for housing as a single mother, while the landlord failed to demonstrate her own financial necessity. The supreme court dismissed the appeal because the lower court correctly applied binding precedent regarding the limits of a gratuitous lease and because the cassation judge cannot re-examine factual findings made by the trial court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1809, comma 2, cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The court of cassation cannot re-evaluate factual findings regarding the necessity of a tenant in a gratuitous lease, limiting review to legal errors and logical coherence of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
gratuitous lease need for housing single mother cassation review eviction order life-long lease factual findings assistenza agli anziani

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1809, comma 2, cod. civ.
civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1809, comma secondo, cod.
Art. 1175 cod. civ.
Art. 1375 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura l’impugnata sentenza, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
La ricorrente, inoltre, neppure precisa, in patente violazione dell’art. 366, n.
Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1810 cod. civ
comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 cod.
art. 1809 cod. civ
Invece, l’art. 1809 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 20448/2014
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte romana ha fatto espressa applicazione al caso di specie dei principi posti da Cass., Sez. Un., n. 20448/2014.
Cass., n. 5741/2019
Cass., n. 5741/2019; Cass., n.
Cass., n. 36134/2021
5741/2019; Cass., n. 36134/2021; Cass., n.
Cass., n. 19352/2017
36134/2021; Cass., n. 19352/2017).
Cass., n. 311/2020
Cass., n. 27197/2011
Cass., n. 27197/2011; Cass., n.
Cass., n. 23055/2024
27197/2011; Cass., n. 23055/2024).
Sez. Un., n. 20448/2014
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte romana ha fatto espressa applicazione al caso di specie dei principi posti da Cass., Sez. Un., n. 20448/2014.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11553/2023 R.G. proposto da: ANTOGNOLONI GIUSEPPA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICCOLO' ANTONINO GALLITTO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro PELLE MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO NUNE', domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 1528/2023 depositata il 02/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA 1. Pelle Maria conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma Antognoloni Giuseppa, chiedendole di rilasciare un immobile, a suo tempo concessole in comodato da Pelle Edoardo. Deduceva, nella sua qualità di erede del comodante Pelle Edoardo, di voler risolvere il contratto, sia per morte del comodante sia perché ella stessa, nella sua situazione di madre nubile, aveva bisogno di alloggiare nell’appartamento oggetto del comodato. Si costituiva, resistendo, Antognoloni Giuseppa, in particolare allegando che il comodato era stato pattuito vita natural durante (ovvero quoad vitam), e che anche lei, per l’età avanzata ed il proprio stato di disabilità, aveva necessità di continuare ad alloggiare nell’immobile, mentre l’attrice Pelle Maria era comproprietaria di altri immobili.

2. Con sentenza n. 2771/2018 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di parte attrice e condannava la comodataria al rilascio dell’immobile.

3. Avverso tale sentenza Antognoloni Giuseppa proponeva appello, cui resisteva Pelle Maria.

4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello.

5. Avverso tale sentenza Antognoloni Giuseppa propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso Pelle Maria.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura l’impugnata sentenza, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1809, comma secondo, cod. civ., nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la originaria attrice, poi appellata ed odierna resistente, si trovasse in uno stato di bisogno tale da fondare la sua richiesta di restituzione del bene concesso in comodato. 1.1.

Il motivo è infondato. 1.2. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte romana ha fatto espressa applicazione al caso di specie dei principi posti da Cass., Sez. Un., n. 20448/2014. 1.3. Valga al riguardo ricordare che con il summenzionato arresto le Sezioni Unite di questa Corte hanno anzitutto osservato che il codice civile disciplina due "forme" del comodato, e cioè quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e cod. civ., e il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 cod. civ., sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata", ed hanno precisato che solo in quest’ultimo caso, connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui va destinata la cosa, è consentito richiedere ad nutumal comodatario la riconsegna o il rilascio.

Invece, l’art. 1809 cod. civ. concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale ed è espressamente caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, come previsto dal comma secondo della menzionata disposizione. Orbene, per come formulata, la norma rivela che il comodato a tempo determinato - soprattutto se con le connotazioni della lunga durata ovvero per l’intera vita del comodatario, e dunque caratterizzato da una scadenza non predeterminata e non di rado volta a superare la stessa vita del comodante - nasce nella convinzione della piena stabilità del rapporto, anche tenendo conto della possibilità di risolverlo motivatamente in caso di bisogno.

Questa eventualità, secondo il citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, costituisce una componente intrinseca del tipo contrattuale ed è, al contempo, espressione di un potere e di un limite del comodante, da questi accettato nel momento in cui concede il bene per un uso potenzialmente di lunghissima durata e di fondamentale importanza per il beneficiario. Con l'implicazione che il comodante, contrariamente a quanto ipotizzato da una risalente dottrina, ritiene di poter rispettare il contratto per tutto il tempo della sua durata prevedibile. 1.4.

In questo contesto, peraltro, trova possibile tutela il sopravvenire di un urgente e impreveduto bisogno del comodante. Impreveduto, nel senso di sopravvenuto, rispetto al momento della stipula del comodato. Urgente, non nel senso della gravità del bisogno, che invero non è necessaria, bensì nel senso di una sua imminenza e serietà, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, né concreto o solo astrattamente ipotizzabile, e neppure meramente voluttuario, capriccioso o artificiosamente indotto (v., oltre alla già citata Cass., Sez.

Un., n. 20448/2014, anche Cass., n. 1132/1987; Cass., n. 2502/1963). Ne consegue che, non solo la necessità di un uso diretto, ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare del comodatario, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (v. il già citato arresto delle Sezioni Unite, come pure Cass. n. 17095/2025). 1.5.

Orbene, nel caso di specie, ove è l’erede del comodante, premorto alla comodataria, che invoca la necessità di disporre dell’immobile, alla luce della sua situazione di madre nubile, la corte territoriale si è pronunciata in scrupolosa conformità ai summenzionati principi di diritto, per cui la decisione resa resiste al sindacato di legittimità.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura l’impugnata sentenza, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc. civ., Lamenta che non sia stata ammessa la prova testimoniale, dedotta della difesa della comodataria, e che, erroneamente, l’impugnata sentenza abbia confermato tale statuizione del giudice di prime cure. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. In disparte il pur non marginale rilievo per cui l’evocata violazione o falsa applicazione di numerose disposizioni di legge, anche di rango costituzionale, non risulta analiticamente illustrata, il motivo è anzitutto inammissibile per difetto di specificità, in quanto non ritrascrive, né indirettamente riassume, i capitoli di prova, per cui questa Suprema Corte non è posta nelle condizioni di comprendere la decisività della prova testimoniale di cui la ricorrente lamenta la mancata ammissione (v.

Cass., n. 6440/2007: “È privo diautosufficienza il ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all'assuntaprova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso icapitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza”; Cass., n. 19985/2017: “È privo diautosufficienza il ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all'assuntaprova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso icapitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza”).

La ricorrente, inoltre, neppure precisa, in patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., se, dove e quando, nel precedente contesto processuale, abbia insistito per l’ammissione della prova testimoniale, a mente del consolidato principio secondo cui “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello” (v.

Cass., n. 5741/2019; Cass., n. 36134/2021; Cass., n. 19352/2017). 2.3. Da ultimo, va rilevato che il motivo non si confronta con la motivazione con cui, nel caso di specie, la corte romana ha espressamente affermato che la originaria attrice, ora resistente, aveva provato la sua situazione di madre nubile, priva di reddito da lavoro e con un figlio a carico, mentre ha diversamente rilevato che la allora convenuta, oggi ricorrente, “... non ha ritenuto di documentare la propria condizione reddituale e patrimoniale ...” (v. p. 5 sentenza impugnata).

Un siffatto accertamento, corredato da una motivazione adeguata e scevra da vizi logici e giuridici, concreta un'indagine di mero fatto, sottratta, in quanto tale, alsindacato di legittimità, dato che “Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (Cass., n. 311/2020;

Cass., n. 27197/2011; Cass., n. 23055/2024).

3. Attesa l’ infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo, il ricorsova rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della controricorrente, che dichiara di essere antistatario. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore della controricorrente, che dichiara di essere antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre