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Ordinanza — n. 5810/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal for missing appeal grounds, ruling procedural defects cured by substantive review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5810/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the second ground of appeal, declaring the lower court's dismissal of the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued the appeal was defective for missing required censure details, while the lower court rejected the appeal on this procedural basis. The Supreme Court ruled that the lower court incorrectly applied binding precedent regarding the necessity of specific grounds, finding the appellant's substantive arguments sufficient to cure the defect.

Regesto Legislator

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Art. 342, comma 1, n. 1 e n. 2 c.p.c.; Art. 434 c.p.c.: The appeal must clearly identify contested issues and censure arguments, but substantive review by the appellate court as a 'judge of procedural facts' cures formal defects in the identification of grounds.

Parole chiave

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appeal admissibility specific grounds requirement procedural defect cure appellate review powers cassation ruling cessione del credito credito contestato responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 342, comma 1, n. 1 e n. 2, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo denunzia “Error in procedendo et in iudicando -violazione e falsa applicazione dell’art. 342 co.
Art. 434, cod. proc. civ.
Art. 111, co. 6, Cost.
- violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza ex art. 111, co. 6, Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 132, cod. proc. civ.
– violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.
Art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Error in procedendo et in iudicando –nullità della sentenza ex art. 360, n.
Art. 115, cod. proc. civ.
4, per violazione dell’art. 115 c.p.c.
Art. 210, cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato memoria.
art. 2560 cod. civ
art. 360 c.p
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed ex art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 27199/2017
Cass., n. 13535/2018
27199/2017 e successive conformi, tra cui Cass., n. 13535/2018; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 36481/2022
13535/2018; Cass., Sez. Un., n. 36481/2022); principio espressamente richiamato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.
Cass., Sez. Un., n. 8077/2012
Cass., Sez. Un., n. 8077/2012), come parte appellante abbia chiaramenteindicato i punti contestati dell’impugnata sentenza di prime cure, articolando al riguardo argomentate critiche e censure.
Sez. Un., n. 27199/2017
Sez. Un., n. 36481/2022
13535/2018; Cass., Sez. Un., n. 36481/2022); principio espressamente richiamato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.
Sez. Un., n. 8077/2012
Cass., Sez. Un., n. 8077/2012), come parte appellante abbia chiaramenteindicato i punti contestati dell’impugnata sentenza di prime cure, articolando al riguardo argomentate critiche e censure.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17517/2023 R.G. proposto da: ENEL ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato QUAGLIATA FERDINANDO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro T.G.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato POLITO LEONARDO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 520/2023 depositata il 07/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/07/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. la società Enel Energia s.p.a. conveniva in giudizio la società T.G.S. s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 127.852,86, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per consumi di energia elettrica tra il mese di luglio 2012 ed il mese di gennaio 2015; deduceva a tal fine la società attrice di aver vantato il suddetto credito nei confronti della Innogal s.r.l., che poi lo aveva trasferito ex art. 2560 cod. civ., nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda, appunto alla T.G.S. s.r.l.

Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale chiedeva accertarsi la propria estraneità alla vicenda e chiedeva, comunque, il rigetto della domanda attorea.

2. Con sentenza n. 1325/2020 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda attorea, condannando l’Enel Energia s.p.a. al pagamento delle spese di lite.

3. Avverso la predetta sentenza la Enel Energia s.p.a. proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la T.G.S. s.r.l. 3.1. Con sentenza n. 520 del 7 febbraio 2023 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava l’appello inammissibile.

4. Avverso tale sentenza Enel Energia s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso T.G.S. s.r.l.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Error in procedendo et in iudicando –nullità della sentenza ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c. –errata valutazione delle prove ed errata percezione degli elementi di prova”. Lamenta che la corte territoriale ha affermato che la censura proposta da Enel Energia s.p.a. “avrebbe avuto un sicuro fondamento laddove l’appellante avesse provato l’esistenza del debito risultante dai libri contabili obbligatori dell’alienante del ramo d’azienda, quantomeno provando di aver realizzato invano, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., formale istanza di copia degli stessi alla società, ma detta prova è del tutto mancata nel processo” (v. p. 4 dell’impugnata sentenza), ma in un siffatto argomentare non avrebbe tenuto conto che la Enel Energia aveva dedotto e provato, sin dalla sua costituzione nel giudizio di primo grado, di aver formalmente richiesto “copia delle scritture contabili della società cedente a dimostrazione della mancata conoscenza in capo alla cessionaria della sussistenza del debito in questione”.

2. Con il secondo motivo denunzia “Error in procedendo et in iudicando -violazione e falsa applicazione dell’art. 342 co. 1^ nn. 1-2 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 ed all’art. 360 n. 4, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza ex art. 111, co. 6, Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, per adozione di una motivazione illogica, apparente e perplessa in merito alla declaratoria di inammissibilità dell’appello. Lamenta che, in aperta violazione dell’art. 342, comma primo, n. 1 e n. 2, cod. proc. civ., la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello promosso da Enel Energia s.p.a. sul rilievo - invece da ritenere erroneo alla luce della semplice lettura dell’atto - che il proposto gravame fosse completamente mancante della indicazione delle censure, sia in fatto sia in diritto svolte alla sentenza di prime cure.

3. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di scrutinare prioritariamente scrutinato il secondo motivo. 3.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (v. in particolare Cass., Sez.

Un., n. 27199/2017 e successive conformi, tra cui Cass., n. 13535/2018; Cass., Sez. Un., n. 36481/2022); principio espressamente richiamato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza. Emerge peraltro dall’atto di appello, che questa Corte ben può esaminare nella sua qualità di “giudice del fatto processuale” (v. Cass., Sez. Un., n. 8077/2012), come parte appellante abbia chiaramenteindicato i punti contestati dell’impugnata sentenza di prime cure, articolando al riguardo argomentate critiche e censure. 3.2. Pertanto, la corte territoriale ha correttamente richiamato, in astratto, gli insegnamenti di questa Suprema Corte in tema di specificità dell’atto di citazione in appello, ma non li ha nella specie correttamente applicati inconcreto.

4. Alla fondatezza nei suindicati termini del secondo motivo, assorbito il primo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provveder à anche in ordine a lle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il primo motivo . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione. C