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Ordinanza — n. 5809/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility, ruling revocation is the correct remedy for notification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5809/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Armando Latella's appeal against Wolters Kluwer Italia inadmissible. Latella argued that the appellate court failed to notify him of procedural orders, violating his right to defense. The court held that such a claim regarding a factual error in notification must be addressed via revocation proceedings, not a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: When a cassation appeal challenges a second-instance decision based on a perceived error in the notification or communication of a procedural act, the remedy is revocation proceedings under Art. 395, n. 4, c.p.c., as this concerns an objective factual error rather than a matter of legal evaluation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification error remedy revocation proceedings art 395 right to defense violation procedural nullity claim obbligo di comparizione all'udienza opposizione tardiva rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Con unico motivo il ricorrente denunzia plurime violazioni di legge e nullità processuali, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., nonché la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e di contraddittorio, in riferimento agli artt.
Art. 24 Cost.
Art. 101 c.p.c.
Art. 133 c.p.c.
Analoga censura è mossa in relazione all’omessa comunicazione del deposito della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 133 c.p.c.
Art. 348, primo comma, c.p.c.
In particolare, la comunicazione dell’udienza fissata ex art. 348 c.p.c.
Art. 348, secondo comma, c.p.c.
In particolare, la comunicazione dell’udienza fissata ex art. 348 c.p.c.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, in presenza di una simile doglianza, la parte interessata avrebbe dovuto proporre istanza di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. dinanzi al giudice d’appello.
Art. 96, 3° comma, c.p.c.
Va altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento di somma, liquidatacome in dispositivo, ex art. 96, 3° comma, c.p.c. , ricorrendone i presupposti di legge.
art. 350 c.p
Ha affermato che all’udienza di prima comparizione, fissata per l’8 settembre 2020 ai sensi dell’art. 350 c.p.c., era presente esclusivamente il difensore dell’appellata, mentre nessuno compariva per l’appellante; la causa veniva pertanto rinviata, ai sensi dell’art.
artt. 24 Cost
3 e 4 c.p.c., nonché la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e di contraddittorio, in riferimento agli artt. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 9 luglio 2009, n. 15227
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez. U, 9 luglio 2009, n. 15227; Cass.
Cass. n. 23173/2016
15227; Cass. n. 23173/2016; n.
Cass. n. 28143/2018
Cass. n. 20113/2020
Cass. n. 3128/2008
Cass. n. 3128/2008; Cass.
Cass. n. 696/1999
3128/2008; Cass. n. 696/1999).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17586/2023 R.G. proposto da LATELLA ARMANDO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato CENEVIVA ANGELO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA VIALE MAZZINI 9, presso lo studio dell’avvocato FEDERICI PIERLUIGI che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2786/2020depositata il 30/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. Il sig. Armando Latella si opponeva al decreto ingiuntivo n. 34120/2014 emesso dal Tribunale di Milano, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 10.152,77 (oltre interessi e spese) in favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. per la fornitura di testi e servizi editoriali. Nel corso del giudizio di primo grado, l'Avv. Latella eccepiva di aver già pagato le forniture. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5290/2019 del 04.06.2019, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'Avv.

Latella al pagamento della minor somma di € 8.864,03 (oltre interessi e spese di CTU).

2. Con la sentenza n. 2786 del 30 ottobre 2020, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’avv. Armando Latella. Ha affermato che all’udienza di prima comparizione, fissata per l’8 settembre 2020 ai sensi dell’art. 350 c.p.c., era presente esclusivamente il difensore dell’appellata, mentre nessuno compariva per l’appellante; la causa veniva pertanto rinviata, ai sensi dell’art. 348, primo comma, c.p.c., all’udienza del 27 ottobre 2020, con ordinanza telematicamente comunicata dalla cancelleria all’appellante; anche all’udienza del 27 ottobre 2020, l’appellante risultava contumace, a differenza della parte appellata regolarmente comparsa; pertanto, rilevata la mancata comparizione dell’appellante a entrambe le udienze di trattazione, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348, secondo comma, c.p.c., adottando una pronuncia in forma di sentenza, in considerazione della sua natura decisoria e degli effetti sostanziali che ne derivano (cfr. Cass. n. 3128/2008; Cass. n. 696/1999).

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito L'Avv. Armando Latella propone ora ricorso per cassazione, affidato a 1 motivo. La WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. resiste con controricorso. Il ricorrente hadepositato memoria. La controricorrente ha depositato atto denominato “Memoria per il resistente” che non può considerarsi tale, in difetto dei relativi requisiti di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con unico motivo il ricorrente denunzia plurime violazioni di legge e nullità processuali, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., nonché la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e di contraddittorio, in riferimento agli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c.

In particolare, il ricorrente lamenta: la violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 136, 170, 125, 133 e 348 c.p.c., nonché degli artt. 16 e 16-bis della L. n. 179/2012 e dell’art. 82 R.D. n. 37/1934; la nullità del procedimento e della sentenza per omessa comunicazione, da parte della Cancelleria, sia del decreto di fissazione dell’udienza di prima comparizione sia del successivo rinvio disposto ai sensi dell’art. 348, primo comma, c.p.c., all’udienza del 27 ottobre 2020, alla quale l’appellante non è comparso, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello; la nullità del procedimento per omessa comunicazione della sentenza che ha definito il giudizio di secondo grado.

Secondo il ricorrente, la mancata comunicazione al procuratore costituito –l’avv. Armando Latella – dei suddetti provvedimenti ha determinato un’insanabile lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, impedendo la partecipazione dell’appellante alle udienze e privandolo della possibilità di coltivare l’impugnazione. In particolare, la comunicazione dell’udienza fissata ex art. 348 c.p.c. era necessaria per consentire all’appellante di comparire e di evitare la declaratoria di improcedibilità. Analoga censura è mossa in relazione all’omessa comunicazione del deposito della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 133 c.p.c.

Il ricorrente sostiene che dai dati estratti dal fascicolo telematico – in particolare dalla sezione “Comunicazioni/Notificazioni di Cancelleria” –risulta che nessuna valida comunicazione di tali atti e provvedimenti è stata eseguita nei suoi confronti, sicché il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha definito sarebbero affetti da nullità.

5. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che la sentenza impugnata, a pagina 2, dà atto che “la causa è stata rinviata ai sensi dell’art. 348 c.p.c. all’odierna udienza del 27.10.2020, con ordinanza comunicata telematicamente dalla cancelleria all’appellante”. Ne consegue che il giudice d’appello ha ritenuto regolarmente avvenuta la comunicazione dell’ordinanza di rinvio al Latella, difensore dell’appellante. Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez. U, 9 luglio 2009, n. 15227; Cass. n. 23173/2016; n. 28143/2018; n. 20113/2020), quando la parte deduca che la pronuncia d’inammissibilità o improcedibilità dell’appello sia stata determinata da un errore percettivo del giudice di secondo grado in ordine alla notificazione o comunicazione di un atto processuale, il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì la revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.

In tali ipotesi, l’errore denunciato consiste infatti in una falsa percezione della realtà processuale che integra una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, concernente un fatto decisivo, pacificamente desumibile dal fascicolo di causa. Si tratta, dunque, di un errore che non investe il profilo valutativo della decisione, ma riguarda il difetto di percezione di un dato oggettivo risultante dagli atti. Nella specie tale dato è rappresentato dalla comunicazione telematica dell’ordinanza di rinvio all’appellante da parte della cancelleria.

Ne consegue che, in presenza di una simile doglianza, la parte interessata avrebbe dovuto proporre istanza di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. dinanzi al giudice d’appello. All’inammissibilità del motivo nei suindicati termini , assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue l’inammissibilità del ricorso.

6. Le spese del giudizio di cassazione,liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

7. Va altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento di somma, liquidatacome in dispositivo, ex art. 96, 3° comma, c.p.c. , ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente:

a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200 ,00 ( di cui 3.000 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge ;

b) della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3 co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato a