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Ordinanza — n. 5808/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to identical claim and cause of action violating res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5808/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff's current claim regarding 2006 extrabudget services was substantively identical to a previously adjudicated debt collection action. The plaintiff attempted to refile the same request under different legal labels (damages vs. unjust enrichment) after a prior judgment partially recognized the debt. The court ruled that interpreting the scope of a claim is the exclusive duty of the trial judge, not the Court of Cassation, and parties cannot use procedural changes to circumvent an existing res judicata effect.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the trial judge's interpretation of the claim's scope or substance, and a party cannot file a new action with the same material content to evade the effect of a prior final judgment.

Parole chiave

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res judicata inadmissible appeal identical claim cause of action extrabudget services unjust enrichment judicial interpretation assicurazione di cure dentarie

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
4, c.p.c., della violazione dell’art. 112 c.p.c., ma solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale contemplato dall’art.
Art. 2909 c.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 1176 c.c.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
2041 e 2042 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
2041 e 2042 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 96, 3° comma, c.p.c.
7.Va altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento di somma, liquidatacome in dispositivo, ex art. 96, 3° comma, c.p.c. , ricorrendone i presupposti di legge.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
artt. 112 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c., 1175 e 1176 c.c., in relazione ai nn.
art. 2041 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34762/2024
(Cass. n. 34762/2024); il giudice di merito, nell’individuare il contenuto sostanziale della domanda, non è vincolato al tenore letterale dell’atto introduttivo, ma deve valorizzare la natura delle vicende dedotte e l’effettiva pretesa sostanziale fatta valere dalla parte (Cass.
Cass. n. 9909/2025
34762/2024); il giudice di merito, nell’individuare il contenuto sostanziale della domanda, non è vincolato al tenore letterale dell’atto introduttivo, ma deve valorizzare la natura delle vicende dedotte e l’effettiva pretesa sostanziale fatta valere dalla parte (Cass. n. 9909/2025).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15780/2023 R.G. proposto da AMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA DEL DOTT. BUTERA CALOGERO C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 280, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PROVITINA ANTONINA; -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Maria Elena Argento che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn.12/2023 depositata i l 16/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. FATTI DI CAUSA 1. L’Ambulatorio di Odontostomatologia del dr. Butera Calogero C. s.a.s., accreditato con il Servizio Sanitario Regionale, convenne in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ovvero, in subordine, per indebito arricchimento, in relazione a prestazioni specialistiche rese in regime di extrabudget nell’anno 2006. L’ambulatorio dedusse che per il medesimo credito aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo, avverso il quale l’ASP aveva proposto opposizione, accolta in parte dal Tribunale con conseguente riduzione dell’importo ingiunto.

Tale decisione era stata impugnata dall’ASP. L’ambulatorio, preso atto del rigetto parziale della propria pretesa in quel giudizio, proponeva la nuova azione per ottenere quanto non riconosciuto, qualificando la domanda, in via principale, come risarcitoria e, in via subordinata, come azione per indebito arricchimento. Con la sentenza n. 433/2016, il Tribunale di Enna dichiarava inammissibile la domanda principale, ritenendola coincidente per petitum e causa petendi con quella già fatta valere nel giudizio monitorio, e rigettava quella subordinata per difetto dei presupposti. 2.Con la sentenza n. 12 del 16 gennaio 2023 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’appello proposto dall’Ambulatorio e confermava la sentenza impugnata.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Ambulatorio di Odontostomatologia del dr. Butera Calogero C. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi illustrati da memoria. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna resistecon controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c., 1175 e 1176 c.c., in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda introduttiva – fondata sulla dedotta violazione, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi di correttezza e buona fede – come coincidente, per petitum e causa petendi , con quella già proposta in un precedente giudizio e avente ad oggetto il pagamento di fatture.

La ricorrente assume, al contrario, la diversità strutturale delle due azioni: nella prima, l’ambulatorio aveva agito per il pagamento di prestazioni rese in regime di accreditamento e formalmente fatturate, allegando la violazione della normativa di settore (per mancato rispetto delle liste d’attesa e mancata redistribuzione delle economie di budget); nella seconda, oggetto del presente giudizio, si sarebbe invece dedotto un inadempimento distinto, consistito nella violazione degli obblighi generali di correttezza e buona fede da parte della P.A., che avrebbe mantenuto una colpevole inerzia a fronte di una situazione meritevole di tutela.

Pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la coincidenza dell’importo richiesto in entrambi i giudizi fosse elemento sufficiente per ravvisare l’identità delle domande e, conseguentemente, l’esistenza di un giudicato preclusivo. 4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’ammissibilità della domanda subordinata di indebito arricchimento per asserito difetto del requisito della sussidiarietà.

Secondo la ricorrente, la decisione sarebbe viziata sotto un duplice profilo: in primo luogo, perché – come già dedotto con il primo motivo – le due azioni proposte nei distinti giudizi si fondavano su presupposti differenti, sicché non sussisterebbe alcuna identità di causa petendi idonea ad escludere la sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c.; in secondo luogo, perché, dagli atti, emergerebbe la prova dell’utilità economicamente valutabile ricevuta dalla A.S.P. di Enna, la quale aveva beneficiato delle prestazioni sanitarie erogate dall’ambulatorio pur in regime di extrabudget.

La corte territoriale, pertanto, avrebbe trascurato di considerare la reale articolazione della domanda e la sussistenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione dell’istituto dell’indebito arricchimento. 4.3.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di appello, nonché per erronea reiterazione di un vizio logico-giuridico già rilevato in primo grado. Deduce, in particolare, che il Tribunale aveva ritenuto configurabile una rinuncia alla domanda principale, con contestuale riduzione dell’importo richiesto a € 26.000,00 e limitazione dell’azione alla sola domanda subordinata.

Contro tale statuizione, l’Ambulatorio aveva proposto specifica censura in sede di gravame, lamentando l’inesistenza dei presupposti per configurare una valida rinuncia, in difetto di una chiara ed espressa manifestazione di volontà in tal senso. La corte d’appello, tuttavia, non avrebbe esaminato il motivo di appello sul punto, incorrendo così in un vizio di omessa pronuncia, e avrebbe per di più reiterato l’erroneo presupposto della pretesa rinuncia alla domanda, senza accertarne l’effettiva sussistenza né valutarne la portata alla luce delle allegazioni e delle conclusioni ritualmente formulate in primo grado. 5.I motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto connessi, sono inammissibili.

La corte d’appello ha accertato, con motivazione logica e coerente, che il credito azionato nel presente giudizio coincide integralmente con quello fatto valere nel precedente, in quanto riferito alle stesse prestazioni extra budget rese nel 2006 e parzialmente riconosciute nel giudizio monitorio poi opposto. L’Ambulatorio ha dunque proposto una seconda azione avente identico petitum e identica causa petendirispetto a quella già decisa con sentenza passata in giudicato, cercando di conseguire, in via risarcitoria o di indebito arricchimento, quanto non ottenuto nel primo giudizio.

I motivi di ricorso si risolvono, pertanto, in una inammissibile censura all’attività interpretativa compiuta dal giudice di merito, senza confrontarsi né con il contenuto della motivazione impugnata né con i limiti propri del giudizio di legittimità. In proposito, giova ribadire che: l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in cassazione mediante deduzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 112 c.p.c., ma solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale contemplato dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 34762/2024); il giudice di merito, nell’individuare il contenuto sostanziale della domanda, non è vincolato al tenore letterale dell’atto introduttivo, ma deve valorizzare la natura delle vicende dedotte e l’effettiva pretesa sostanziale fatta valere dalla parte (Cass. n. 9909/2025).

In definitiva i motivi si fondano su una lettura parziale e distorta della sentenza impugnata, e si limitano a riproporre, anche in sede di legittimità, questioni inerenti all’interpretazione della domanda giudiziale, che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito. Ne consegue la corretta dichiarazione di improponibilità della domanda e, in particolare, l’inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa, la quale – secondo l’orientamento costante di questa Corte –non può essere utilizzata per eludere il giudicato sfavorevole formatosi su altra pretesa avente lo stesso contenuto sostanziale. 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. 7.Va altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento di somma, liquidatacome in dispositivo, ex art. 96, 3° comma, c.p.c. , ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente:

a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200 ,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge;

b) della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3 co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comm