Ordinanza — n. 5751/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAco n istanza depositata ai sensi dell’art. 391 - bis c.p.c., la società Scognamiglio G R S.r.l. chiede la correzione di un errore materiale in tesi contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 16285/2019, già resa oggetto di correzione con precedente ordinanza n. 5455 del 10 maggio 2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 - bis c.p; Ordinanza — n. 5751/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 391 - bis c.p.c., la società Scognamiglio G R S.r.l. chiede la correzione di un errore materiale in tesi contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 16285/2019, già resa oggetto di correzione con precedente ordinanza n. 5455 del 10 maggio 2021;
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ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al NRG 9654/2024 tra le parti SCOGNAMIGLIO G R, s.r.l., in persona del suo amministratore unico e legale rapp.te pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato MANCUSO CARLO, con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro MANZO MANUELA, SANNINO FRANCESCO e SANNINO EDUARDO -intimati- relativamente alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 16285/2019 depositata il 18/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che:
1. co n istanza depositata ai sensi dell’art. 391 - bis c.p.c., la società Scognamiglio G R S.r.l. chiede la correzione di un errore materiale in tesi contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 16285/2019, già resa oggetto di correzione con precedente ordinanza n. 5455 del 10 maggio 2021;
2. l a società istante rappresenta che, nella ordinanza decisoria n. 16285/2019, la liquidazione delle spese poste a carico della ricorrente Manuela Manzo e a favore dei controricorrenti fosse inizialmente riferita alla sola controricorrente Scognamiglio G R S.r.l. e che la successiva correzione di detta ordinanza, intervenuta con ordinanza di correzione di errore materiale n. 5455/2021, pur estendendo la condanna alle spese agli ulteriori controricorrentiFrancesco ed Eduardo Sannino, avrebbe omesso di precisare che il compenso liquidato a favore di questi ultimi, liquidato in € 7.000,00 oltre oneri, sarebbe dovuto andare a favore di ciascuno dei due controricorrenti; considerato che:
4. i l ricorso è inammissibile ;
4. n ella specie, dalla società istante viene denunziato con il ricorso all’esame –peraltro neppure ritualmente notificato agli intimati, essendo trascorso oltre un anno dalla pubblicazione del provvedimento di cui si chiede la correzione (v. Cass. n. 22023 del 31/07/2025), pur rilevandosi che agli intimati è stato dalla Cancelleria comunicato personalmente “l’avviso di udienza” - l’errore materiale dell’ordinanza decisoria n. 1 6285/2019 là dove,nel dispositivo attinente alla regolamentazione delle spese di lite poste a favore dei controricorrenti e a carico della ricorrente Manzo Manuela, pur dopo l’intervento correttivo del 26 febbraio 2021 non risulterebbe specificato che il compenso defensionale di € 7.000,00 spettia ciascun controricorrente;
5. p acifico è, tuttavia , che le spese di lite poste a carico di Manzo Manuela, dichiarata soccombente nei confronti dei controricorrenti, siano state liquidate a favore della società istante con provvedimento del 16285/2019 in parte non incisa dalla precedente ordinanza di correzione, riguardante esclusivamente gli altri due controricorrenti Francesco ed Eduardo Sannino, inizialmente non menzionati quali ulteriori parti destinatarie del provvedimento di liquidazione delle spese di lite;
6. e d invero, nella ordinanza correttiva dell’errore materiale n. 5455/2021, la Corte ha disposto la correzione dell’ordinanza qui in esameinserendo dopo le parole 'al pagamento in favore della controricorrente' le parole 'nonché in favore dei controricorrenti Francesco ed Eduardo Sannino';
7. l a parte istante, pertanto, non ha certamente alcun interesse concreto a ottenere la correzione di un errore materiale che, laddove sussistente, non avrebbe alcun impatto sul suo diritto ad ottenere la liquidazione delle spese di lite, essendo la sua quota parte di spese già stata liquidata - come già rimarcato - con l’ordinanza n. 1 6285/2019 , ancor prima dell’intervento correttivo del 19 gennaio 2021;
8. v a inoltre precisato, ad abundantiam , che la statuizione di cui si chiede la correzione ha ad oggetto il dictum sulla liquidazione delle spese legali sostenute da due parti controricorrenti (Francesco ed Eduardo Sannino) che si sono difese per il tramite di un legale comune, e non si atteggia ictu oculi quale errore materiale, concernendo una questione di diritto regolata dagli artt. 4 e 8 D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25803 del 30/10/2017; Sez. 1 - , Sentenza n. 269 del 10/01/2017;Sez. 2, Sentenza n. 17147 del 26/08/2015);
9. s tante l’assenza delle parti intimate, non deve provvede rsi sulle spesedel presente procedimento,