Ordinanza Interlocutoria — n. 5709/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl a Provincia di Pescara, a seguito d ell’ordinanza di questa Corte di Cassazionen. 8206 del 24/03/2021 ha riassunto, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., la causa nei confrontidi Donato Di Millo, quale titolare dellaCarrozzeria Di Millo, cessionaria del credito risarcitorio derivante da collisione di auto con un capriolo,riconosciutole dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1447 del 7/10/2019 , cassata , dalla detta ordinanza, con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione personale; il Tribunale di Pescara, quale giudice di rinvio in fase di appello, ha emesso la sentenza n. 529 del 12/04/2023 e ha rigettato l’appello proposta dal Di Millo nei confronti della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 392 cod. proc. civ, art. 371 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 5709/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 8206 del 24/03/2021 ha riassunto, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., la causa nei confrontidi Donato Di Millo, quale titolare dellaCarrozzeria Di Millo, cessionaria del credito risarcitorio derivante da collisione di auto con un capriolo,riconosciutole dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1447 del 7/10/2019 , cassata , dalla detta ordinanza, con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione personale; il Tribunale di Pescara, quale giudice di rinvio in fase di appello, ha emesso la sentenza n. 529 del 12/04/2023 e ha rigettato l’appello proposta dal Di Millo nei confronti della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo;
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15620/2023 R.G. proposto da : Di Millo Donato, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Teodoro Dragani, con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro Provincia di Pescara, Regione Abruzzo -intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 529/2023 depositata i l 12/04/2023; .g. n. 15620 del 2023 Ad. 11/03/2026; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/03/2026 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle; ritenuto che:
1. l a Provincia di Pescara, a seguito d ell’ordinanza di questa Corte di Cassazionen. 8206 del 24/03/2021 ha riassunto, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., la causa nei confrontidi Donato Di Millo, quale titolare dellaCarrozzeria Di Millo, cessionaria del credito risarcitorio derivante da collisione di auto con un capriolo,riconosciutole dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1447 del 7/10/2019 , cassata , dalla detta ordinanza, con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione personale; il Tribunale di Pescara, quale giudice di rinvio in fase di appello, ha emesso la sentenza n. 529 del 12/04/2023 e ha rigettato l’appello proposta dal Di Millo nei confronti della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo;
2. Don a to Di Millo chiede , con ricorso affidato a due motivi, la cassazione della detta sentenza n. 529/2023del Tribunale di Pescara, emessa a conclusione della fase di rinvioin grado d’appello;
3. la Provincia di Pescara è rimasta intimata in questa fase di legittimità , ma non vi è prova di rituale notifica del ricorso nei suoi confronti;
4. la R egione Abruzzo è del pari rimasta intimata, ma per una ragione diversa dalla mancanza in assoluto della notifica bensì in quanto il ricorso è stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
5. il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: 1.il contraddittorio non risultainstaurato nei confronti della Provincia di Pescarae deve, pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti deldetto ente territoriale, mediante gli incombenti di cui all’art.371 biscod. proc. civ.; .g. n. 15620 del 2023 Ad. 11/03/2026; estensore: C. Valle 2.ai fini, inoltre,della rituale instaurazione del contraddittorio, nella fase di legittimità,il ricorso deve essere notificato alla Regione Abruzzo presso l’Avvocatura Generale dello Stato; 3.ai fini dei detti incombenti, da eseguirsi a cura del ricorrente, il Collegio reputa congruo fissare il termine perentorio di trenta giorni, da computarsi dalla rituale comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo e impregiudicati gli oneri di tempestivo deposito della prova della rituale ottemperanza da parte del ricorrente; p.q. m. la Corte ordina al ricorrente di procedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, all’integrazione del contradditorio nei confronti della Provincia di Pescara, provvedendo agli incombenti di cui all’art. 371 bis cod. proc. civ. e al la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Regione Abruzzo presso l’Avvocatura Generale dello Stato; rinvia la causa a nuovo ruoloa successiva adunanza camerale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassa