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Decreto — n. 5667/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5667/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Court's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Alessio Loreti, represented by Viviana Caracciolo, challenged Unipol Assicurazioni Spa and Francesco Leoci regarding a prior ruling, but remained silent after the proposal for settlement was communicated. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the silence constituted a renunciation, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction of proceedings renunciation by silence proposal for settlement litigation costs Code of Civil Procedure statutory time limit spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
740/2025 depositata il 04/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
740/2025 depositata il 04/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17361/2025 R.G. proposto da : Alessio Loreti, rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Caracciolo, in virtù di procura in atti, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore pec: vivianacaracciolo@ordineavvocatiroma.org -ricorrente- contro Unipol Assicurazioni Spa in persona del procuratore speciale p.t., rappresentata e difes a dall'avvocato Riccardo Battiati (P.E.C. riccardobattiati@ordineavvocatiroma.org cod. fisc. BTTRCR69A05H501A) unitamente e disgiuntamente all’avvocato Fabio Grappasonni (P.E.C. fabiograppasonni@ordineavvocatiroma.org cod. fisc.

GRPFBA65E28H501G),presso i quali è domiciliata “ex lege” -controricorrente- nonché contro Francesco Leoci -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 740/2025 depositata il 04/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10/0