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Decreto — n. 5665/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5665/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5665/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19268/2025 R.G. proposto da : Cueva Navincho Liz Mariela, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Persico, pec: antonellapersico@ordineavvocatiroma.org, unitamente all’avvocato Piero Mancusi, pec:pieromancusi@ordineavvocatiroma.org, in virtù di procura speciale in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori -ricorrente- contro Generali Italia Spa (già Alleanza Toro s.p.a e già Augusta assicurazioni Spa) in persona del legale rappresentante pro tempore -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Di Traglia Andreae Di Traglia Roberto -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1053/2025 depositata il 18/02/2025;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5665/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : Cueva Navincho Liz Mariela, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Persico, pec: antonellapersico@ordineavvocatiroma.org, unitamente all’avvocato Piero Mancusi, pec:pieromancusi@ordineavvocatiroma.org, in virtù di procura speciale in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori -ricorrente- contro Generali Italia Spa (già Alleanza Toro s.p.a e già Augusta assicurazioni Spa) in persona del legale rappresentante pro tempore -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Di Traglia Andreae Di Traglia Roberto -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1053/2025 depositata il 18/02/2025;

Parole chiave

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anticipo delle spese recupero dei costi spese susseguenti controprestazione ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19268/2025 R.G. proposto da : Cueva Navincho Liz Mariela, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Persico, pec: antonellapersico@ordineavvocatiroma.org, unitamente all’avvocato Piero Mancusi, pec:pieromancusi@ordineavvocatiroma.org, in virtù di procura speciale in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori -ricorrente- contro Generali Italia Spa (già Alleanza Toro s.p.a e già Augusta assicurazioni Spa) in persona del legale rappresentante pro tempore -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Di Traglia Andreae Di Traglia Roberto -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1053/2025 depositata il 18/02/2025;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali (liquidate in favore del solo controricorrente, essendo rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato)come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 03/03/2026 Il Presidente Delegato LINA RUBINO