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Decreto — n. 5664/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 5664/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a group of individuals challenging administrative decrees against state ministries, represented by special procurators. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed waiver of appeal statutory time limit extinction of proceedings special procurators litigation costs allocation esecuzione forzata ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
5127/2024 depositata il 17/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
5127/2024 depositata il 17/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3520/2025 R.G. proposto da : Caterina Arca, Andrea Alessandrini, Maria Gabriella Armata, Liberato Berrino, Andrea Bencreati, Paolo Biasci, Maria Assunta Asaro, Teresa Brunetti, Vittorio Borzi, Armando Bruzzese, Natalia Ciaffi, Vincenza Silvana Calabretta, Loretta Cifone, Serenella Costantini, Silvia Corti, Carlo Ciminelli, Livio d'Isanto, Chiara Di Palma, Rosa Pierina De Simone, Pierfrancesco Costici, Silverio d'Abate, Antonio Di Filippo, Giuseppina De Simone, Antonio Dore, Fausto Ferocino, Flavia Fincato, Liberale Donini, Elvira Di Palma, Mariana Fresu, Paolo Gradi, Marco Gradi, Francesco Fiorani Gallotta, Marco Gilardino, Iole Gaeta, Francesco Iemolo, Donatella Grilli, Giorgio Iaconetta, Edoardo Iannaccone, Teresa Leone, Francesco Lattanzi, Giuseppe Lisdero, Elio Lucarelli, Flavia Mannarino, Giovanni Linoli, Antonio Ligato, Laura Mannarino, Bonarina Montixi, Maria Rosa Minzi, Luigi Pannarale, Berardino Giuseppe Mastromonco, Giorgio Marraccini, Doralba Morrone, Maurizio Pergola, Francesco Runfola, Maria Romeo, Vincenzo Pettinicchio, Giuseppina Rizzo, Bruno Petrucci, Italia Protani, Anna Maria Maddalena Terracciano, Giuseppe Zappulla, Pierluigi Vuilleumier, Gioacchino Turco, Patrizia Tamburini, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Amoruso, in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore pec: carloamoruso@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, Ministero dell'Economia e d elle Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell'IstruzioneUniversità e Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero della Salute in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi “ope legis” dall' Avvocatura Generale d ello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5127/2024 depositata il 17/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma,