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Decreto — n. 5662/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5662/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Court of Rome's judgment extinguished. The appellant failed to request a ruling on the proposed settlement within the mandatory 40-day period following its communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proposed settlement forty day period extinction of proceedings Code of Civil Procedure condono delle spese procedurali liquidazione degli onorari difensivi procedura orale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
4947/2024 depositata il 11/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2954/2025 R.G. proposto da : Paola Eid, Margherita Pontiggia, rappresentate e difese dall'avvocato Carlo Amoruso in virtù di procure speciali in atti, domiciliat e “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica digitale del proprio difensore pec : carloamoruso@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell'Istruzione Universit à e Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Ministero d ella Salute in persona del Ministropro tempore, Ministero dell'Economia e d elle Finanze in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale d ello Stato , “ope legis”, con domicilio digitale pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it . -controricorrenti- nonché contro Università Degli Studi Di Pavia in persona del Rettore pro tempore, Università Degli Studi Di Milano in persona del Rettore pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4947/2024 depositata il 11/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito .

Così deciso in Roma, il 10/03/20