Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved a group of individuals challenging a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, legally terminating the case and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1464/2025 R.G. proposto da : Laura dell'Anna, Anna Maria Di Maso, Daniela Galeazzi, Roberto Gustavo Fiorenza, Loredana Fasani, Francesca Paula Galante, Tiziana Galli, Gabriella Garino, Salvatore Giglio, Carlo Lucaccini, Marinella Grasso, Pasquale Antonino Aldo Intili, Domenica Gaveglio, Francesca Gatti, Walter Grassi, Livio Luzi, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella, in virtù di procure in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio di posta elettronica del proprio difensore marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis” con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4053/2024 depositata il 06/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12/03