Decreto — n. 5652/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2490/2025 R.G. proposto da : Massimo Giancarlo Beltramo, Mauro Binda, Maddalena Benelli, Maria Grazia Bernasconi, Ferdinando Giovanni Cassani, Claudia Castiglioni, Patrizia Angela Bozzi, Gioachino Caresana, Anna Cesa Bianchi, Marco Tomaso Vincenzo Catalano, Franca Lucia Ciccomascolo, Antonio Cesaretti, Giovanna Fabio, Francesca Cristadoro, Marcello Cornelio, Micaela Colivicchi, Monica Margherita Grataroli, Clara Galliani, Marco Gregis, Andrea Fraschini, Fabrizio Formenti, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, Ministero d ell ’ Economia e d elle Finanze in persona del Ministro pro tempore, Ministero d ella Salute in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell’Istruzione d ell ’ Università e d ella Ricerca in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato “ope legis” con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it . -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4402/2024 depositata il 20/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5652/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2490/2025 R.G. proposto da : Massimo Giancarlo Beltramo, Mauro Binda, Maddalena Benelli, Maria Grazia Bernasconi, Ferdinando Giovanni Cassani, Claudia Castiglioni, Patrizia Angela Bozzi, Gioachino Caresana, Anna Cesa Bianchi, Marco Tomaso Vincenzo Catalano, Franca Lucia Ciccomascolo, Antonio Cesaretti, Giovanna Fabio, Francesca Cristadoro, Marcello Cornelio, Micaela Colivicchi, Monica Margherita Grataroli, Clara Galliani, Marco Gregis, Andrea Fraschini, Fabrizio Formenti, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, Ministero d ell ’ Economia e d elle Finanze in persona del Ministro pro tempore, Ministero d ella Salute in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell’Istruzione d ell ’ Università e d ella Ricerca in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato “ope legis” con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it . -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4402/2024 depositata il 20/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12/03/2026