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Ordinanza — n. 5649/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses claim for interest moratory in enforcement opposition when title excludes them and creditor failed to challenge original judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5649/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that rejected a claim for interest moratory during an enforcement opposition procedure. The creditor had obtained a final judgment awarding only legal interest, which became the enforceable title, yet later demanded additional interest via a precetto. The court held that since the title explicitly excluded interest moratory, the creditor must have challenged the original judgment to include them, rather than seeking their addition in the enforcement stage. Consequently, the court ruled that the enforcement judge correctly refused to integrate the title with interest not contained within it.

Regesto Legislator

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Art. 1284 c.c.; Art. 615 c.p.c.: When a final judgment establishing a title for execution excludes interest moratory, the creditor cannot claim them in an enforcement opposition proceeding; they must have challenged the original judgment to obtain such interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
enforcement opposition interest moratory title for execution legal interest challenging judgment civil procedure enforceable title risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1284 c.c.
Art. 615 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
articolo 1284 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo si prospetta violazione dell'articolo 1284 c.c.
articolo 615 c.p
e dell'articolo 615 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U. n. 12449/2024
Cass. n. 19015/2024
Cass. n. 19015/2024; Cass.
Cass. n. 3499/2025
19015/2024; Cass. n. 3499/2025).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9802/2023 R.G. proposto da CALO' ANDREA, rappresentato e difeso d a ll’avvocato ANNALISA GIACCHINO unitamente all'avvocato RAFFAELE LEO, con domiciliazione digitale. -ricorrente- contro POLICLINICO TRIESTINO S.P.A. - CASA DI CURA SALUS, rappresentata e difes a d a ll’avvocato MAURIZIO CONSOLI , con domiciliazione digitale. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 397/2022depositata il 21/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1/12/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA Andrea Calò ha ottenuto un risarcimento del danno, con sentenza del Tribunale di Trieste, a carico del Policlinico Triestino S.p.A., che ha corrisposto la somma. Il creditore, sul presupposto che restavano da corrispondere gli interessi moratori, ha notificato precetto per una ulteriore somma (24 mila euro circa), a cui il Policlinico si è opposto osservando che il titolo esecutivo non prevedeva affatto quel tipo di interessi. L'opposizione è stata accolta, dal Tribunale di Trieste , con l'argomento che gli interessi moratori non si addicono a quel tipo di obbligazione pecuniaria (da inadempimento contrattuale), e dalla Corte di Appello, che ha confermato il primo grado, con l'argomento che comunque gli interessi moratori non erano previsti dal titolo esecutivo, che non è stato impugnato sulla specifica questione degli interessi.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione Calò, con due motivi di censura di cui ha chiesto il rigetto il Policlinico, costituitosi con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo si prospetta violazione dell'articolo 1284 c.c. e dell'articolo 615 c.p.c. Secondo il ricorrente, l'articolo 1284 c.c. contiene la regola per cui, una volta avviata la domanda giudiziale, (ed in generale una messa in mora) gli interessi moratori spettano, anche se non sono richiesti, ed anche se non sono comunque riconosciuti espressamente in sentenza.

Il motivo è infondato. Qui la questione non è se, rispetto a quel tipo di obbligazioni, gli interessi moratori spettino d'ufficio e se il giudice possa liquidarli senza apposita domanda. Qui il puntoè che una tale questione andava fatta per l'appunto nel giudizio di formazione del titolo esecutivo, non in quello di opposizione alla esecuzione. In altri termini, è pacifico che il giudice precedente, quello della cognizione del risarcimento, ha negato gli interessi moratori riconoscendo solo quelli legali. Questa decisione è diventata definitiva, poiché non è stata impugnata.

Ed essa costituisce il titolo esecutivo in base al quale il ricorrente pretende invece gli interessi moratori, pur non essendo in quel titolo contenuti. Ilgiudice della opposizione alla esecuzione ha osservato che in quel titolo esecutivo quegli interessi non sono contemplati, ed osserva, correttamente,che tale titolo esecutivo andava impugnato. Questa statuizione è corretta. Non è chiesto al giudice della esecuzione di interpretare il titolo esecutivo e di dire che, anche se formalmente riferito agli interessi legali, esso comprende altres ì quelli moratori;

è chiesto invece al giudice della esecuzione di integrare il titolo aggiungendo gli interessi moratori, in queltitolo non previsti, sul presupposto che tali interessi sono da riconoscersi d'ufficio. Ed ovviamente il giudice della opposizione alla esecuzione ha correttamente osservato che l'esecuzione va fatta conformemente al titolo, che prevede solo gli interessi legali e che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare quel titolo esecutivo e farsi riconoscere anche gli interessi moratori. Non avendolo fatto, il contenuto di quel titolo esecutivo è immodificabile in sede di opposizione alla esecuzione. 2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell'articolo 1284 c.c. e omessa pronuncia.

Il motivo è volto a contestare la ratio decidendi della decisione di primo grado, secondo cui in un caso come questo, ossia rispetto ad una obbligazione che ha fonte in una responsabilità del medico, gli interessi moratori non spettano. E mira a dimostrare il contrario, ossia a smentire tale ratio. Il motivo è inammissibile. Esso è rivolto contro la ratiodella decisione di primo grado. Quella di appello, che alla prima si sostituisce evidentemente, ha una ratiodiversa, ossia si fonda sulla circostanza che il titolo esecutivo, che ha esclusogli interessi moratori , andava impugnato: l’attuale appellante avrebbe dovuto impugnare quella sentenza e non intimare precetto per somme mai contemplate dal titolo che si voleva mettere in esecuzione .

Dunque, la questione, conseguente a quanto detto rispetto al primo motivo, è in questo senso: non si può discutere in sede di opposizione alla esecuzione se gli interessi moratori spettino o meno, quando nel titolo esecutivo sono espressamente negati, poiché il creditore avrebbe dovuto impugnare quel titolo e farseli riconoscere. Non avendolo fatto, non può chiedere che il giudice della opposizione allaesecuzione integri il titolo esecutivo riconoscendo interessi che in quel titolo sono espressamente esclusi. A ciò si aggiunga che il motivo di ricorso è altresì infondato in quanto: se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione -dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo (Cass., S.U ., n. 12449/2024 ;

Cass. n. 19015/2024; Cass. n. 3499/2025). 3. -Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri