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Ordinanza — n. 5646/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses doctors' claim for back pay due to expiration of the ten-year limitation period. The right to claim damages was extinguished by the 1999 entry into force of the relevant regulation. The court confirms that the limitation period began on that date, barring the claim. The court confirms the limitation period began on that date, barring the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5646/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the claim for unpaid remuneration was time-barred. The doctors argued they had worked without pay during their specialization courses, while the government contended the ten-year limitation period had expired. The court ruled that the limitation period commenced on October 27, 1999, when the relevant regulation entered into force, thereby extinguishing the right to claim damages.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 11 of the 1999 Regulation: The ten-year limitation period for claiming damages for unpaid remuneration of medical specialists begins to run from the date the regulation entered into force, creating legal certainty that no further acts of compliance would be issued.

Parole chiave

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medical specialists remuneration prescription period limitation ten year limitation legal certainty principle entry into force date damages claim extinction administrative compliance incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

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Art. 2944 c.c.
Art. 11 of the 1999 Regulation
257 e dell’art. 11 della Legge n.
Art. 96, third comma, cod. proc. civ.
Art. 96, fourth comma, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 10 Cost
5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; dell’art.

Giurisprudenza citata

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sentenza 17 maggio 2011, n. 10813
11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n.
ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181
10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n.
25 marzo 2024, n. 7984
22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n.
30 gennaio 2025, n. 2250
7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250).
sentenza 31 maggio 2022, n. 17619
Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v.
sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603
Data la pluralità dei ricorrenti, la relativa liquidazione viene compiuta secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603 (punto 11.1.).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12939/2024 R.G. proposto da : Cascinu Stefano, Costetti Roberta, Fiola Annalisa, Di Giacomo Teresa, Chiappetta Luigi, Gaffi Giovanni, Cervellino Francesco, Orsi Claudio, Izzo Pasquale, Laudadio Lucio, Masciandaro Antonio, Garlando Vincenzo, Pasanisi Fabrizio, Mura Emerenziana, Maino Bortolo Giuliano, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Tortorella -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica , rappresentatae difesa dall ’A vvocatura g enerale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 7516/2023 depositata il 22/11/2023.

R.G. 12939/2024 Cron. Rep. C.C. 10/2/2026 C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Presidente di SezioneFrancesco Maria Cirillo. FATTI DI CAUSA 1. I dottori Stefano Cascinu, Francesco Cervellino, Luigi Chiappetta, Roberta Costetti, Teresa Di Giacomo, Annalisa Fiola, Giovanni Gaffi, Vincenzo Garlando, Pasquale Izzo, Lucio Laudadio, Bortolo Giuliano Maino, Antonio Masciandaro, Emerenziana Mura, Claudio Orsi e Fabrizio Pasanisi convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici tra il 1979 e il 1995; ovvero, che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ritenuta quinquennale.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 novembre 2023, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che ogni questione relativa all’individuazione del termine di prescrizione, quinquennale o decennale, era assorbita dal dirimente rilievo che, nel caso di specie, era comunque spirato anche il termine decennale, che aveva cominciato a decorrere dall’anno 1999, considerata l’introduzione del giudizio nell’anno 2017 e la mancata dimostrazione di precedenti atti interruttivi.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori suindicati con unico atto affidato ad un solo motivo. Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie; degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle c.d. preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e dell’art. 11 della Legge n. 370 del 1999.

I ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999. La prescrizione, infatti, potrebbe decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ma poiché, nella specie, una piena attuazione della normativa europea ancora non avrebbe avuto luogo, tale termine ancora non vi sarebbe, sicché il diritto dei ricorrenti non potrebbe considerarsi prescritto. Vi sarebbe stata, inoltre, incertezza nella giurisprudenza fino almeno fino alla data del 17 maggio 2011, di deposito della nota sentenza di questa Corte n. 10813 del 2011.

In subordine, i ricorrenti chiedono che venga rimessa la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 1.1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), del codice di procedura civile. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250).

Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi. I ricorrenti, d’altra parte, non hanno neppure prospettato di aver compiuto un atto di interruzione della prescrizione nel decennio che va dal 27 ottobre 1999 al 27 ottobre 2009, per cui correttamente la Corte di merito ha concluso che il diritto fatto valere in giudizio fosse da considerare prescritto.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al d.m. n. 147 del 2022. Data la pluralità dei ricorrenti, la relativa liquidazione viene compiuta secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603 (punto 11.1.). Ritiene la Corte che, poiché il ricorso torna a porre questioni oggetto di un orientamento fermissimo, maturato in anni ben precedenti rispetto a quello di proposizione dell’impugnazione, e insiste nel sostenere tesi da tempo costantemente smentite, i ricorrenti debbano essere condannati anche al pagamento dell’ulteriore somma di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; alla quale segue, per legge, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, cit.).

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido, in favore della parte resistente , al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 12.400, oltre spese eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 6.000 di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. i ricorrenti in solido al pagamento della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q