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Ordinanza — n. 5505/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by heirs after death of original appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5505/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by the heirs of the deceased appellant. Although the original claim involved a civil damages suit regarding a concealed weapon, the heirs intervened to ensure procedural rights before formally renouncing the litigation. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal inadmissible, thereby terminating the case without addressing the underlying merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The death of the appellant allows heirs to intervene and withdraw the appeal, resulting in the extinction of the litigation.

Parole chiave

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extinction of litigation withdrawal of appeal heirs intervention death of appellant procedural extinction porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi spionaggio nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; non deve provvedersi, ex art. 391, u.c., cod.
Art. 380-bis 1 c.p.c.
Paolino Loiacono aveva resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.
articolo 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692
Cass., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692, Cass.
Cass. 13/05/2024, n. 13118
9692, Cass. 13/05/2024, n. 13118; Cass.
Cass. 17/07/2019, n. 19172
13118; Cass. 17/07/2019, n. 19172), sono intervenuti nel giudizio nella qualità di eredi di Carlo Sparviero, deceduto il 28/06/2024(il che è pienamente ammissibile, v.
Cass. 5/12/2023, n. 34025
Cass. 30/09/2015, n. 19560
34025), e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, di stretta interpretazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560) come tale insuscettibile di interpretazione analogica.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25467/2023 R.G. proposto da: SPARVIERO CARLO, già rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELA ROSSI (RSSMNL66M59A345O), con domiciliazione digitale ex lege , ricorso introduttivo del procedimento nel quale sono intervenuti SPARVIERO CLAUDIA e SPARVIERO LAURA, nella qualità di eredi di CARLO SPARVIERO, rappresentati dal medesimo difensore già menzionato, con domiciliazioneex lege; -interventori eredi del ricorrente- contro LOIACONO PAOLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COMOGLIO (CMGPLA77A15L750U), con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 652/2023, depositata il 29/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Carlo Sparviero, formulando sette motivi, aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 652/2023, depositata in data 2906/2023 con cui la Corte d’appello di Torino aveva rigettato l’impugnazione della pronuncia n. 34/2022 del Tribunale di Vercelli che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni, ex artt.2043 e 2059 cod. civ., nei confronti di Paolino Loiacono, fondata sull’assunto che il Loiacono avesse nascosto un’arma con matricola abrasa in un magazzino di sua proprietà e che in seguito ne avesse anonimamente segnalato la presenza ai Carabinieri, provocando a suo carico un giudizio penale per detenzione di arma clandestina e ricettazione, conclusosi con la sentenza di assoluzione n. 779/2019 del Tribunale di Vercelli;

Paolino Loiacono aveva resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ. Considerato che: non è necessario dar conto dei singoli motivi del ricorso, atteso che in data 8/08/2025 Claudio Sparviero e Laura Sparviero, con atto partecipato alla controparte, onde assicurare il contraddittorio (v. Cass., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692, Cass. 13/05/2024, n. 13118; Cass. 17/07/2019, n. 19172), sono intervenuti nel giudizio nella qualità di eredi di Carlo Sparviero, deceduto il 28/06/2024(il che è pienamente ammissibile, v.

Cass. 17/07/2019, n. 19172), e in tale qualità, non contestata dalla controparte, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'articolo 390 cod. proc. civ., notificato al Loiacono in data 28/07/2025, con richiesta di compensazione integrale delle spese di giudizio, unitamente all’accettazione dell’avvocato Camoglio nell’interesse del Loiacono; deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio di legittimità in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; non deve provvedersi, ex art. 391, u.c., cod. proc. civ., sul le spese del giudizio di cassazione, come pure richiesto in primis dal controricorrente, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche ipotesi che lo prevedono (Cass. 5/12/2023, n. 34025), e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, di stretta interpretazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560) come tale insuscettibile di interpretazione analogica.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 12