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Ordinanza — n. 5489/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inconsistent expense compensation reasoning in civil liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5489/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the second-instance court's decision on expense compensation, arguing it contradicted established case law. The court found the lower court's reasoning logical because the dispute over liability legitimacy directly affected the appellant's standing and the final allocation of responsibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The Supreme Court reviews only if the reasoning is illogical or erroneous; a compensation decision based on a jurisprudential debate regarding the defendant's legitimacy is not irrational when that legitimacy directly impacts the plaintiff's credit rights.

Parole chiave

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expense compensation jurisprudential debate legitimacy of defendant contradictory reasoning civil liability cost allocation appellant standing risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
La quale, pertanto, è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, secondo comma, cod.
Art. 97 c.p.c.
Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe altresì violato l’art. 97 cod.
Art. 283 c.p.c.
Per di più, il giudice di secondo grado non operava la condanna con riferimento alla fase cautelare, ai sensi dell’art. 283 cod.
Art. 351 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
283 E 351 C.P.C., IN RELAZIONE ALL’ART. 360, CO.1 N.
art. 97 cod. proc. civ
Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe altresì violato l’art. 97 cod.
art. 283 cod. proc. civ
Per di più, il giudice di secondo grado non operava la condanna con riferimento alla fase cautelare, ai sensi dell’art. 283 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9777/19
Il giudice del merito è dunque tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. n. 9777/19): è, dunque, una verifica “in negativo” quella demandata a questa Corte.
Cass. Sez. U. n. 8053/14
Cass. Sez. U. n. 8053/14).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24422/23 R.G.proposto da: Massimo SEMERARO, con avv. Giuseppe Rochira; -ricorrente - contro COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato - e contro AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Brindisi, con avv. Lorenzo Dell’Elce e Raffaella Muroni; -controricorrente - avverso la sentenza n. 582/2023 della Corte d’appello di Lecce depositata il 3 luglio2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere relatore Alberto Crivelli.

FATTI DI CAUSA L’odierno ricorrente citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi per ottenere il ristoro dei danni subiti Ad. 29/01/2026 C.C. 31/3/2022 Oggetto: compensazione spese di lite alla propria autovettura a seguito di un incidente che lo vide investire un cane randagio di grossa taglia, sbucato all’improvviso mentre percorreva la S.S. 7 Appia per Brindisi. La ASL chiamava in causa il Comune di Francavilla Fontana. Con sentenza n. 46/2021 il Tribunale di Brindisi condannava i due Enti al pagamento dei danni in favore dell’attore, liquidati in € 6.853,00, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000.00 ed accessori.

Con atto di appello il Comune di Francavilla Fontana interponeva gravame per vedersi riconosciuto il difetto di legittimazione passiva e per censurare anche nel merito la sentenza. L’ASL proponeva appello incidentale anche contro il ricorrente. La Corte d’appello di Lecce accoglieva l’appello principale, rigettando quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la responsabilità esclusiva dell’Azienda Sanitaria Locale, confermando nel resto la sentenza di primo grado. In ordine alle spese la Corte d’appello disponeva l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

Ricorre in cassazione il Semeraro sulla base di un’unica censura, mentre l’ASL resiste a mezzo di controricorso e il comune è rimasto intimato, nonostante la regolare notifica avvenuta a mezzo pec in data 11 dicembre 2023. Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico mezzo si denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91, 92 E 97 C.P.C. ANCHE PER LA FASE INIBITORIA EXARTT. 283 E 351 C.P.C., IN RELAZIONE ALL’ART. 360, CO.1 N.

3) C.P.C. - MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA.”: risulterebbe incomprensibile la ragione di compensazione, giustificata dalla Corte territoriale con la sussistenza di un mutamento di giurisprudenza e il persistere di dibattito nella giurisprudenza di merito. A parere del ricorrente, infatti, tale dibattito doveva riferirsi alla questione della legittimazione passiva, che però riguardava l’ASL e il comune, non i presupposti per il risarcimento in favore del Semeraro. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe altresì violato l’art. 97 cod. proc. civ., dal momento che entrambi gli enti, l’ASL tra l’altro proponendo appello incidentale oltre il termine perentorio, si difendevano anche sostenendo la corresponsabilità del danneggiato, il quale dunque, a fronte della integrale conferma della sentenza di primo grado sul punto, è risultato totalmente vittorioso.

Per di più, il giudice di secondo grado non operava la condanna con riferimento alla fase cautelare, ai sensi dell’art. 283 cod. proc. civ. D’altronde la sentenza, nel confermare da un lato la sentenza di primo grado in punto risarcimento e dall’altro nel dare atto di un mutamento di giurisprudenza, risulta altresì contenere proposizioni inconciliabili. 1.1. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. Certamente è infondata con riguardo alle spese relative alla fase cautelare, posto che la Corte territoriale ha compensato le spese del giudizio, quindi includendovi quelle di tale fase, che pertanto non risultano, come sostenuto dal ricorrente, prive di regime.

Per il resto, premesso che il profilo denunciato con riguardo alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio è esclusivamente quello di violazione delle norme indicate anche nello sviluppo del motivo, deve osservarsi come pacificamente la Corte d’appello abbia operato una compensazione facendo espresso riferimento all’ipotesi, prevista dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per cui si può in tal senso provvedere in caso di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti o all’assoluta novità delle questioni nonché in ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni (queste ultime a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sent.

C. Cost. n. 77 del 2018). In proposito mette conto ricordare che l’attività di precisazione e integrazione delle fattispecie in cui è in concreto applicabile la compensazione è censurabile in sede di legittimità, al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa” (così Cass.

Sez. U n. 2572/12). L’“elasticità” di valutazione costituisce un connotato addirittura costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l’introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione (scelta, per l’esattezza, compiuta dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) è stata ritenuto in contrasto con la Costituzione (Cass. n. 21400/21 con riferimento a Corte Cost. sent. n. 77 del 2018).

Il giudice del merito è dunque tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. n. 9777/19): è, dunque, una verifica “in negativo” quella demandata a questa Corte. La quale, pertanto, è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l’altro, pure in conformità con l’avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr.

Cass. Sez. U. n. 8053/14). Ora la compensazione operata nella specie fa espresso richiamo ad un mutamento giurisprudenziale “riferito in motivazione” e lo stesso riguardava, come si evince dalla lettura della pronuncia di secondo grado, la legittimazione passiva del comune o dell’ASL. Tanto, quindi l’affermato difetto di legittimazione del comune fondato espressamente sul riferito dibattito, ha determinato che la condanna, solidale in primo grado in capo ad entrambe le amministrazioni, è stata confermata in appello solo in capo all’ASL.

Pertanto, la sentenza non solo ha visto il comune indubbiamente vittorioso nei confronti dell’ASL, ma anche il ricorrente, di conseguenza, è stato accertato non essere creditore del Comune. Pertanto, anche il ricorrente era sicuramente interessato alla pronuncia riferita alla questione della legittimazione. È vero che il ricorrente non aveva evocato in primo grado il comune, ma solo l’ASL, che aveva quindi chiamato qual asserito terzo responsabile il comune, ma questo non toglie che, con la conseguente instaurazione del contraddittorio, anche il Semeraro è divenuto contraddittore del comune, tanto che appunto quest’ultimo venne in primo grado condannato al risarcimento in suo favore in solido con l’ASL.

Così stando le cose, il richiamo da parte della sentenza d’appello, a fondamento della compensazione delle spese fra tutte le parti, al dibattito giurisprudenziale ed al mutamento di giurisprudenza in ordine alla legittimazione passiva dell’ASL anziché del comune, risulta effettuato in maniera non illogica, né erronea nel senso sopra precisato, anche con riferimento all’odierno ricorrente. Con riguardo poi al fatto che il ricorrente è risultato vittorioso relativamente all’ulteriore domanda, proposta da entrambe le amministrazioni, di accertamento della corresponsabilità anche in capo al Semeraro stesso per i danni per i quali è causa, la valutazione del collegio d’appello è stata relativa alla globalità della controversia e, sotto tale profilo, la stessa si sottrae all’esame del giudice di legittimità.

2. Il ricorso va allora rigettato con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Nulla per le spese con il comune, che è rimasto intimato. Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti dell’ASL di Brindisi, che liquida in € 1500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a., ed oltre ad esborsi nella misura di € 200,00. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente uffi