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Ordinanza — n. 5487/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of standing due to unproven payment recipient identity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5487/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Consorzio Centro Commerciale Rossini Center appealed a second-instance judgment dismissing its claim for the return of erroneously paid excise duties against ENI Plenitude S.p.A. The court found the appeal inadmissible because the plaintiff failed to prove it was the legal recipient ('accipiens') of the payments made to Sofid Finanziamenti Idrocarburi S.p.A. Since the payments were directed to a distinct entity without evidence of a transfer of business or collection mandate, the plaintiff lacked the necessary standing under Article 2033 of the Civil Code. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2033 c.c.; Art. 360, co. I, n.3 c.p.c.: The plaintiff in an action for unjust enrichment must prove they are the legal recipient of the payment; lack of proof regarding the recipient's identity renders the claim inadmissible due to lack of standing.

Parole chiave

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standing in unjust enrichment legal recipient of payment cession of business branch collection mandate inadmissible appeal civil code article 2033 litigation costs obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 c.c.
dell’art. 2033 c.c.; sulla erroneità del capo della sentenza con cui la corte di appello ha dichiarato Eni Plenitude S.p.A.
Art. 360, co. I, n.3 c.p.c.
380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE col primo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione ex art. 360, co.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
art. 2033 c.c
dell’art. 2033 c.c.; sulla erroneità del capo della sentenza con cui la corte di appello ha dichiarato Eni Plenitude S.p.A.
art. 2697 c.c
dell’art. 2697 c.c.; sulla erroneità del capo della sentenza che non ha ritenuto assolto l’onere del consorzio di dimostrare di rientrare nel segmento di ramo d’azienda conferito da Eni S.p.A.ad Eni Gas Luce S.p.A.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15548 del 17/10/2003
Cass. Sez. 3, 28/10/2025, n. 28525
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26667/2024 R.G. proposto da CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE ROSSINI CENTER, rappresentato e difeso dall ’ avv . Mario Benedetti (C.F. BNDMRA68T18H501N), dall’avv. Alessandro Benedetti (C.F. BNDLSN66S15L049K) e dall’avv. Donato Silvano Lorusso (C.F. LRSDTS70B22E155K) , con domicilio digitale ex lege -ricorrente – contro ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, già ENI GAS E LUCE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, rappresentata e difes a dall ’ avv. Massimiliano Antoniucci (C.F. NTNMSM71M12F205E), dall’avv.

Alessandro Maltarolo (C.F. MLTLSN67E22F205K) e dall ’ avv. Marcello Zucchi (C.F. ZCCMCL71D15F205Q), con domicilio digitale ex lege -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1301 del 7 maggio 2024; Ad. 20/1/2026CC R.G.N. 26667/2024 C.C. 31/3/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 / 1 /202 6 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; lettala memori a del ricorrente ; RILEVATO CHE il Consorzio Centro Commerciale Rossini Center conveniva in giudizio la Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (già Eni Gas e Luce S.p.A.), chiedendo la restituzione dell’importo di euro 31.759,31, corrisposto a titolo di accise sull’energia elettrica, che assumeva essere stato indebitamente addebitato negli anni 2010 e 2011; sosteneva che la società, nella sua qualità di fornitore, avesse continuativamente erogato energia elettrica in favore del Consorzio stesso, il quale aveva regolarmente saldato le fatture, comprensive delle imposte addizionali contestate; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4825 dell’8 giugno 2023, rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite; nella motivazione della decisione il giudice rilevava che le contabili bancarie prodotte dal Consorzio dimostravano che i pagamenti erano stati eseguiti in favore di Sofid Finanziamenti Idrocarburi S.p.A., soggetto diverso da Eni S.p.A., e di cui si ignorava il collegamento con quest’ultima; inoltre, poiché la legittimazione passiva nell’azione ex art. 2033 c.c. spetta solo al soggetto che ha effettivamente ricevuto il pagamento, osservava che il Consorzio non aveva dimostrato di rientrare nel segmento dei clienti ceduti (middle e retail ) nell ’ ambito del conferimento di ramo d’azienda da Eni S.p.A. a Eni Plenitude S.p.A. avvenuto nel 2017; il Consorzio proponeva appello, lamentando, tra l’altro, l’erroneità della decisione in ordine alla legittimazione passiva e alla mancata prova del segmento di clientela ceduto; la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1301 del 7 maggio 2024, respingeva l’impugnazione e confermava integralmente la prima sentenza: il giudice di secondo grado ribadiva, infatti, che il Consorzio non aveva fornito la prova di essere tra i clienti ceduti nell’operazione di cessione del ramo d’azienda; inoltre, la Corte di merito osservava che i pagamenti erano stati eseguiti in favore di Sofid Finanziamenti Idrocarburi S.p.A., soggetto autonomo e distinto rispetto a Eni S.p.A. e ai suoi danti causa; avverso tale decisione, il Consorzio Centro Commerciale Rossini Center proponeva ricorso per Cassazione, articolato in due motivi; resisteva con controricorso la Eni Plenitude S.p.A.

Società Benefit; il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 20 / 1 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE col primo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione ex art. 360, co. I, n. 3, c.p.c. dell’art. 2033 c.c.; sulla erroneità del capo della sentenza con cui la corte di appello ha dichiarato Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit sprovvista di legittimazione passiva, ritenendo Sofid F inanziamenti I drocarburi S .p. A . un soggetto ‘ autonomo e distinto’ da E ni s.p.a.

», per avere la Corte d ’ appello erroneamente escluso la legittimazione passiva dell ’ odierna controricorrente ritenendo che solo il soggetto che aveva materialmente ricevuto il pagamento (Sofid S.p.A.) fosse tenuto alla restituzione, mentre la citata Sofid aveva operato come mero mandatario all’incasso per conto di Eni S.p.A., sicché quest’ultima doveva essere considerata l’effettivo accipiens e quindi legittimata passiva nell ’ azione di ripetizione d’indebito; il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non sono state trascritte nel ricorso le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio, né gli atti e i documenti rilevanti a sostegno della censura; non risultano riportate, in particolare, le prove dei versamenti o, comunque, della documentazione asseritamente idonea a dimostrare la sussistenza di un mandato all’incasso o di una cessione del credito(sul punto si rileva, con Cass.

Sez. 3, 28/10/2025, n. 28525 , che « per univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la questione relativa all’individuazione del soggetto passivamente legittimato nell’azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., nei casi in cui il pagamento sia stato effettuato a un terzo incaricato della riscossione, dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra il creditore originario e il terzo percettore della somma, quale mandato all’incasso ovvero cessione del credito. In proposito, mentre la cessione del credito (come nel factoring pro soluto) trasferisce immediatamente la titolarità del diritto al cessionario, rendendolo nuovo e unico creditore, il mandato all’incasso (anche se conferito in rem propriam) attribuisce al mandatario «solo la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante» (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15548 del 17/10/2003)»); in mancanza della trascrizione delle pertinenti risultanze istruttorie e degli atti processuali, la Corte non è posta in condizione di valutare autonomamente la fondatezza della doglianza; in ogni caso, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, solo l’accipiens – che non si identifica n el percettore materiale, bensì nel soggetto nel cui patrimonio il pagamento è destinato a produrre i suoi effetti, in quanto «destinatario giuridico del pagamento» – è legittimato passivo nell’azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. (tra le altre, la già menzionata Cass.

Sez. 3, 28/10/2025, n. 28525); nel caso di specie, è incontestato che i pagamenti sono stati eseguiti in favore di Sofid Finanziamenti Idrocarburi S.p.A., senza che sia stata adeguatamente contestata l ’ evidente conclusione della sua diversità e alterità soggettiva rispetto a Eni S.p.A. e ai suoi aventi causa, né validamente prospettata la sua qualità di mero incaricato della riscossione; conseguentemente, la mancata dimostrazione del rapporto giuridico fra Sofid ed Eni Plenitude è dirimentee, quindi, va esclusa la legittimazione passiva della controricorrente; la carenza di prova sul fatto che l’originaria convenuta fosse l’accipiensdei pagamenti elide la rilevanza della questione posta con la seconda censura(«violazione e falsa applicazione ex art. 360, co.

I , n.3 c.p.c. dell’art. 2697 c.c.; sulla erroneità del capo della sentenza che non ha ritenuto assolto l’onere del consorzio di dimostrare di rientrare nel segmento di ramo d’azienda conferito da Eni S.p.A.ad Eni Gas Luce S.p.A. Società Benefit»), che pertanto risulta inammissibile; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ; ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello