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Ordinanza Interlocutoria — n. 5471/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to death of sole lawyer, ordering case remitted to new hearing date.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5471/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that favored INPS and Romeo Gestioni S.p.a. regarding water damage in a rental property. The court determined that the sole lawyer for the appellant, Grossi Maria Anna, had died, as his name was missing from the official registry system. Consequently, the case was remitted to a new hearing date to allow the appellant to appoint a new representative.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: The death of the sole lawyer in a litigation proceeding does not interrupt the proceedings but permits the court to postpone the decision to a new hearing date to allow the party to appoint a new representative.

Parole chiave

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death of sole lawyer procedural interruption remittal to new hearing representation in litigation court of cassation civil procedure code appointment of counsel diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30066/2022 R.G. proposto da : Grossi Maria Anna e per essa il procuratore generale Chiara Castaldi, rappresentata e difes a dall'avvocato Italo Castaldi -ricorrente- contro Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sabino, -controricorrente- contro Romeo Gestioni S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato Sabino Laudadio -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15801/2022 depositata i l 14/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal Consigliere Laura Giraldi. CONSIDERATO CHE • Con sentenza in data 14.10.2022 il Tribunale di Roma accoglieva l’appello interposto da INPS avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace del medesimo circondario e con la quale l’ente e Romeo Gestioni s.p.a. erano stati condannati al risarcimento dei danni subiti da Grossi Maria Anna, quale conduttrice di un immobile locatole dall’INPS, e dovuti ad infiltrazioni provenienti dal lastrico solare; il medesimo giudice aveva inoltre dato atto dell’intervenuta eliminazione delle infiltrazioni stesse, nelle more del giudizio, da parte del condominio dichiarando sul punto cessata la materia del contendere e riconoscendo spettanti solo i danni non patrimoniali lamentati dalla Grossi.

Con l’appello INPS aveva dedotto l’assenza di propria responsabilità nella causazione dei danni poiché essi trovavano causa in infiltrazioni del lastrico solare in titolarità del condominio e che, in ogni caso, gli obblighi di manutenzione dell’unità abitativa erano stati attribuiti a Romeo Gestioni s.p.a. in forza di contratto di appalto. La convenuta appellata Grossi, costituitasi, aveva chiesto il rigetto della impugnazione, mentre Romeo Gestioni s.p.a. aveva anch’essa instato per la riforma della sentenza appellata chiedendo altresì di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande svolte.

• Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che la Grossi non potesse esercitare l’azione di esatto adempimento nei confronti dell’ente, che INPS non potesse eliminare le infiltrazioni in quanto non proprietario del lastrico solare e che i danni non patrimoniali lamentati dalla Grossi non fossero stati adeguatamente provati in atti, accoglieva l’appello riformando la sentenza impugnata. • Avverso tale pronuncia Grossi Maria Anna ha proposto ricorso articolato in tre motivi. • INPS e Romeo Gestioni s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi.

• Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte controricorrente Romeo Gestioni ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. • Il Collegio ha rilevato che la notifica della fissazione dell’odierna udienza camerale non si è perfezionata non risultando l’avv. I talo Castaldi, unico difensore di parte ricorrente, inserito nel sistema RegInde, il che induce a ritenere che l’avvocato unico difensore di parte ricorrente sia deceduto. • che la morte dell’unico difensore nel giudizio di legittimità non produce alcun effetto interruttivo ma consente al Collegio di disporre il rinvio della decisione del ricorso a nuovo ruolo con comunicazione alla parte personalmente della presente ordinanza nonché dell’avviso di fissazione della nuova data di discussione del ricorso per consentire alla parte ricorrente di valutare se munirsi di nuovo difensore, P.Q.M La Corterinvia la causa a nuovo ruolo.

Si comunichi alla parte personalmente. Così dec