Italian court dismisses appeal and remands case due to failure to notify the opposing party of the hearing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Celi Elsa against the Rome Court of Appeal's decision regarding a commercial property dispute. The court found that the procedural requirement for notifying the opposing party, Foscolo Fonticoli, of the hearing date was not met because his sole defender had died and no valid communication was delivered. Consequently, the court ordered a remand to a new hearing role to ensure the defendant's right to defense is fully respected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: The court must ensure the effective exercise of the right of defense by ordering a remand to a new hearing role when the opposing party has not been properly notified of the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2489/2022 R.G. proposto da : Celi Elsa, rappresentatae difesa dall'avvocato Andrea Monti -ricorrente- contro Foscolo Fonticoli Armando, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7010/2021 depositata il 25/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2026 dal Consigliere Laura Giraldi. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Postiglione, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, Udito per delega dei difensori del ricorrente l'Avv.
Luca Giappichelli. considerato che • Con sentenza in data 13.10.2021 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Foscolo Fonticoli Armando nei confronti di Celi Elsa, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta in primo grado dalla Celi, aggiudicataria di un immobile in Roma via Sannio, a causa del mancato rilascio di esso a seguito della cessazione del precedente rapporto di locazione ad uso non abitativo; la Corte rilevava infatti che erroneamente il Tribunale di prima istanza aveva riconosciuto l’esistenza di un’occupazione abusiva del Foscolo dopo la cessazione del rapporto locatizio nonostante al conduttore non fosse stata corrisposta l’indennità di avviamento ex art.34 l.392/78.
• L’appellante in sede di appello aveva dedotto la legittimità della propria detenzione fino a che la locatrice non avesse versato l’indennità di avviamento, pagamento mai effettuato anche a seguito dell’instaurazione di procedura esecutiva nei confronti della stessa locatrice da parte di terzo all’esito della quale la Celi era divenuta aggiudicataria dell’immobile già locato. • La convenuta appellata, costituitasi, aveva contestato l’assunto assumendo l’indebita occupazione dell’immobile ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno in favore dell’aggiudicataria estranea al rapporto locativo.
• Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Roma Celi Elsa ha proposto ricorso assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.115 e 116 c.p.c. richiamando le osservazioni già svolte innanzi al Tribunale, ribadendo la propria estraneità al rapporto di locazione e l’assenza pertanto a suo carico dell’obbligo di versare l’indennità di avviamento con conseguente illegittima occupazione da parte del Foscolo Fonticoli dell’immobile da essa acquistato all’esito della procedura esecutiva; ha lamentato altresì la nullità della sentenza per inconciliabilità delle affermazioni esposte a suffragio della decisione e per aver omesso il giudice di secondo grado di condannare l’occupante almeno al pagamento di importo corrispondente al canone dovuto.
• Il resistente ha rilevato nuovamente l’assenza di illegittima occupazione sino a che non fosse stata a lui versata la indennità di cui all’art. 34 l.392/78 e la piena condivisibilità delle argomentazioni svolte dal giudice dell’impugnazione. • All’udienza tenutasi in data 28.10.2025 la Corte ha rilevato che il ricorso pone la questione, di rilevanza nomofilattica, se il diritto di ritenzione che spetta al conduttore dell’immobile in locazione commerciale in caso di mancato pagamento dell’indennità di avviamento possa essere esercitato anche nei confronti dell’acquirente o dell’aggiudicatario dell’immobile.
• La Corte in quell’udienza ha altresì rilevato che non vi era prova del buon fine della comunicazione della fissazione dell’udienza al controricorrente e che era pertanto necessario disporre il rinvio della decisione del ricorso a nuovo ruolo, anche ai fini della fissazione dello stesso in pubblica udienza, • All’udienza odierna sono comparsi la parte ricorrente ed altresì il Procuratore Generale, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il controricorrente, • Dalle verifiche effettuate antecedentemente all’udienza è emerso – come comunicato in udienza al Procuratore generale e al difensore di parte ricorrente -che anche la comunicazione della fissazione dell’udienza odierna non è andata a buon fine in quanto, l ’unico difensore di parte controricorrente risulta deceduto in data 17.11.2022.
• Stante quanto premesso, l a Corte ritiene opportuno , per consentire il pieno esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa, disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa affinché della fissazione dell’udienza, in pubblica trattazione,venga data comunicazione alla parte personalmente al fine di consentirle di valutare se dotarsi di nuovo difensore, P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza,disponendo che la comunicazione dell’avviso di fissazione udienza venga effettuata al contro